Riammessa la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Pubblicato il



Riammessa la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Con la legge di bilancio 2024, il legislatore è tornato sul tema della rivalutazione di terreni e partecipazioni prevedendo una nuova proroga del beneficio fiscale previsto dagli articoli 5 e 7 della L.n.448/2001. In particolare, è stata riproposta la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti all'1.1.2024 da parte dei soggetti non imprenditori attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 16%, a prescindere dalla tipologia di "bene" rivalutato, ossia per:

  • le partecipazioni qualificate e non qualificate ovvero le partecipazioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione e non;
  •  terreni edificabili o agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica).

Tuttavia c'è la fatta salva la possibilità di rateazione con un massimo 3 rate annuali di pari importo da versare:

  • la prima entro il 1° luglio 2024,
  • le rate successive al 30 giugno 2025 + interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2024 e al 30 giugno 2026 + interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2024.

Al 1° luglio 2024 anche la redazione e il giuramento delle perizie relative a terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Pertanto, per il perfezionamento della rivalutazione, entro il 1° luglio 2024 è necessario:

  • la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima da parte di un soggetto abilitato;
  • il versamento di un'imposta sostitutiva sul valore periziato.

In particolare, nella circolare 53/E/2015, l’Agenzia delle Entrate – facendo proprio l’orientamento della Cassazione – ha chiarito che, la circostanza che la perizia giurata sia stata asseverata in data successiva al rogito non comporta decadenza dell'agevolazione. Analogamente al passato, è possibile effettuare una nuova rivalutazione per i terreni e partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In particolare, come precisato dalla circolare 47/E/2011:

  • i soggetti che si avvalgono della rideterminazione di terreni o partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni;
  • è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata; in tal caso, l'importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Come di consueto, i dati relativi alla rivalutazione di terreni o partecipazioni devono essere indicati nei quadri RM e RT della dichiarazione dei redditi; tuttavia, i dati della nuova rivalutazione dovranno essere indicati nel modello Redditi 2025.

Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito