Misura cautelare da confermare anche in caso di sospensione dell’esecutività della cartella

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9578 depositata il 28 febbraio 2013, ha confermato il sequestro per equivalente disposto sui beni di una società nell’ambito di un’indagine penale per omesso versamento dell’Iva.

Nel processo tributario pendente per la stessa condotta, la Commissione tributaria provinciale adita aveva disposto la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale. E proprio alla luce di questa circostanza, la contribuente società aveva fatto ricorso dapprima dinanzi al Tribunale delle Libertà e, successivamente, avanti ai giudici di Cassazione lamentando l’illegittimità dell’applicazione della misura cautelare.

Secondo entrambi gli organi giudicanti aditi, tuttavia, con la sospensione dell’esecutività della cartella non si era determinato alcun annullamento del debito. La misure cautelare adottata in ambito penale, pertanto, andava confermata.

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