Mini ritenuta per i non residenti

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La circolare 26/E del 22 maggio 2009 contiene chiarimenti in merito alla norma recata dall’articolo 1, comma 67-69 della legge 244/07, che prevede un’aliquota ridotta all’1,375% sui dividendi distribuiti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società residenti nell’Ue e nei Paesi dello Spazio economico europeo (See) che consentono un adeguato scambio d’informazioni, ossia se fanno parte della white list. Solo comunitari e norvegesi possono, dunque, usufruire a partire dal 1° gennaio 2008, della mini ritenuta sugli utili percepiti dai non residenti: la ritenuta si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 1° dicembre 2007. Nel documento di prassi viene spiegato che la presunzione che siano distribuiti prima gli utili prodotti fino al 2007 e poi gli altri riguarda solo i dividendi ai residenti e non anche quelli ai non residenti. La direttiva "madri e figlie" resta applicabile e, quindi, per i soggetti che posseggono i requisiti richiesti è prevista l’esenzione totale.

Tale ritenuta, dell’1,375%, deve essere richiesta dai beneficiari non residenti pena la non fruibilità dello sconto con applicazione dell’aliquota ordinaria del 27% o di quella più favorevole prevista dalla Convenzione applicabile. Alla domanda deve essere allegata idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza. Nella circolare viene ricordato che la nuova regola risponde alle richieste della Commissione delle Comunità europee di rimediare alla disparità di trattamento tra percettori italiani e percettori comunitari del previgente regime, che viola il principio di non discriminazione e le libertà di stabilimento e circolazione dei capitali.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Mini ritenuta per i non residenti - Villa

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