Meno sconti sui ritardi della Pa
Pubblicato il 08 novembre 2008
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Dall’applicazione del nuovo articolo 96, comma 3 del Tuir deriva, quale conseguenza per il reddito d’impresa, che la riduzione del tasso di riferimento Bce al 3,25% limita l’ammontare di interessi passivi che possono portare in deduzione i soggetti Ires che operano con la Pubblica amministrazione.
L’ammontare degli oneri finanziari che eccede gli interessi attivi maturati nel periodo e che non è “patrimonializzabile” a incremento del valore dei beni strumentali delle rimanenze di magazzino è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota che eccede viene “riportata a nuovo”, nella attesa che vi sia capienza di “plafond deducibile” in un qualunque esercizio successivo. Per le imprese (società di capitali ed enti commerciali) che operano con la Pa, la disposizione prevede che, ai fini del calcolo, agli interessi attivi imputati a conto economico sia aggiunto un importo di proventi virtuali, da ricondurre al ritardato pagamento “cronico” di questa categoria di clienti. L’ammontare viene determinato applicando il “tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto”.
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