Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 giugno 2024 (con Podcast)
Pubblicato il 07 giugno 2024
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Poche scadenze in agenda per i professionisti del lavoro nei primi quindici giorni del mese di giugno 2024.
Un adempimento, in particolare, va ricordato vuoi per la sua importanza, vuoi per le conseguenze, anche sanzionatorie, che ne discendono nei casi di accertata irregolarità..
Si tratta della compilazione e trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.
Rapporto biennale pari opportunità: piattaforma telematica
A partire dal 4 giugno 2024, le aziende pubbliche e private e i professionisti dalle stesse incaricati possono precompilare il rapporto relativamente al biennio 2022-2023 attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it.
Rapporto biennale pari opportunità: aziende obbligate
L’obbligo è circoscritto alle aziende che occupano più di 50 dipendenti.
La soglia dimensionale va calcolata al 31 dicembre dell'ultimo anno del biennio (31 dicembre 2023 per il biennio 2022-2023) indipendentemente dalla circostanza che prima o subito dopo quella data il personale impiegato risulti inferiore alla soglia dei 50 dipendenti.
Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria, con le stesse modalità previste per le aziende obbligate.
Rapporto biennale pari opportunità: invio dal 4 giugno 2024
Il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile va redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.
L’accesso all’applicativo è ammesso con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro.
Il termine di trasmissione è il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Eccezionalmente, per il biennio 2022-2023, il termine di trasmissione è stato prorogato al 15 luglio 2024, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 10 aprile 2024 e decreto interministeriale 3 giugno 2024.
Rapporto biennale pari opportunità: altri adempimenti
Conclusa la compilazione online, il modulo può essere trasmesso, tramite lo stesso applicativo, al Ministero del lavoro.
Laddove non rilevi errori o incongruenze, il sistema emette una ricevuta che attesta la corretta redazione del rapporto e effettua salvataggio dello stesso.
Il salvataggio del rapporto equivale alla sua trasmissione alla consigliera o al consigliere regionale di parità.
Alla consigliera o al consigliere regionale di parità competente per territorio è attribuito un identificativo univoco:
- per accedere al rapporto trasmesso dall’azienda;
- elaborare e trasmettere i risultati all’Ispettorato territoriale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL.
L’azienda deve trasmettere copia del rapporto e della ricevuta, con modalità telematica, alle rappresentanze sindacali aziendali entro il termine per la presentazione del rapporto biennale (15 luglio 2024 per il biennio 2022-2023).
NOTA BENE: In mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali il rapporto deve essere trasmesso alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Infine i lavoratori possono richiedere alle rappresentanze sindacali aziendali di fare accesso al rapporto ai fini della propria tutela giudiziaria (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
Rapporto biennale pari opportunità: sanzioni
La mancata trasmissione nei 60 giorni successivi all’invito a regolarizzare da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 103 euro a 516 euro.
Il protrarsi dell'inadempimento per 12 mesi successivi ai 60 giorni concessi per la regolarizzazione comporta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
In caso di rapporto mendace o incompleto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
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