Parità di genere: rapporto biennale e esonero contributivo
Pubblicato il 11 aprile 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Scade il 30 aprile 2024 l'invio per la domanda di accesso allo sgravio contributivo correlato alla parità di genere.
Posticipato, invece, l’invio del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile occupato in azienda al 15 luglio 2024 (Ministero del lavoro, avviso del 10 aprile 2024). Obbligate alla trasmissione telematica, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 29 marzo 2022, sono tutte le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Resta, comunque, la possibilità per le imprese sotto soglia di trasmettere volontariamente il rapporto in argomento allo scopo di partecipare a gare o affidamenti pubblici per i quali sono impiegati fondi del PNRR o del PNC.
Per la corretta compilazione del rapporto in scadenza alla fine del mese di aprile, avente ad oggetto il biennio 2022-2023, dovranno prendersi a riferimento i dati occupazionali distinti per genere, sia inerenti alle assunzioni che alle cessazioni del rapporto di lavoro, per inquadramento professionale e tipologia contrattuale, per accesso alla formazione aziendale ovvero ai montati retributivi.
Si rammenta che le imprese che acquisiscono la certificazione di parità di genere possono accedere allo sgravio contributivo pari all’1% della contribuzione datoriale, nel limite massimo di 50.000 euro annui.
Rapporto pari opportunità: modalità di presentazione
Ai sensi dell’art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162), le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto, ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile occupato in azienda, avente a riferimento lo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, nonché dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti e della retribuzione effettivamente corrisposta.
ATTENZIONE: Come precisato dal TAR Abruzzo nella sentenza 10 febbraio 2023, n. 75, l'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale incombe sull'impresa che al 31 dicembre dell'ultimo anno del bienno occupa oltre 50 lavoratori subordinati.
L’ultimo invio del rapporto è avvenuto, con riferimento al biennio 2020-2021, nel corso del 2022 (specificatamente entro il 30 settembre 2022).
Per il biennio 2022-2023, invece, la scadenza per la trasmissione telematica, originariamente, fissata al termine ordinario del 30 aprile, è stata posticipata al 15 luglio 2024, con la recente news ministeriale pubblicata sul sito internet lo scorso 10 aprile 2024.
NOTA BENE: Ai sensi del comma 1-bis, del citato art. 46, possono presentare il rapporto, volontariamente, anche le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti
Il rapporto sulla parità di genere va trasmesso esclusivamente per il tramite dell’apposito applicativo raggiungibile sul sito ministeriale (www.servizi.lavoro.gov.it. in fase di aggiornamento), previo accesso con SPID o CIE del legale rappresentate o di altro soggetto abilitato, e conformemente all’Allegato A del decreto interministeriale 29 marzo 2022.
Specificatamente, dovranno essere indicati nella sezione 1:
- i dati concernenti le informazioni generali sull’azienda (denominazione, codice fiscale, indirizzo, recapiti, etc.);
- il contratto collettivo nazionale applicato o i contratti collettivi nazionali applicati ovvero eventuali contratti di secondo livello, anche aziendali o territoriali.
Alla sezione 2, distinguendo per genere:
- il numero di lavoratori occupati al termine di ciascun anno del biennio di riferimento suddivisi per categoria legale di appartenenza, con evidenza delle “entrate” e “uscite” per singola categoria professionale (dirigenti, quadri, impiegati, operai);
- il numero di lavoratori occupati per categoria professionale e livello di inquadramento, con indicazione del numero di nuove assunzioni e/o di promozioni (da intendersi passaggi di livello), rammentando, nell’utilizzo dei “codici” livello presenti sulla lista standard, il valore “1 livello” corrisponde al livello più alto dello specifico CCNL selezionato, così come la voce “2 livello” corrisponde a quello immediatamente inferiore e così di seguito;
- il numero dei lavoratori alle dipendenze, per tipologia contrattuale, che siano stati collocati in cassa integrazione o che siano in aspettativa;
- il numero dei lavoratori assunti o cessati per categoria nel corso del biennio;
- le ore di formazione del personale svolta nel biennio.
Le ultime tre tabelle dell’ultima sezione, invece, attengono:
- ai processi di reclutamento e di selezione del personale;
- alle procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale ed alla formazione manageriale;
- agli strumenti e misure rese disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- alle politiche aziendali di inclusione nell’ambiente lavorativo;
- ai criteri adottati per le progressioni di carriera;
- alla retribuzione iniziale del primo anno del biennio per categoria professionale e per livello di inquadramento;
- alla retribuzione finale del secondo anno del biennio per categoria professionale e per livello di inquadramento;
- gli eventuali elementi accessori della retribuzione per categoria legale.
Rapporto pari opportunità: trasmissione dei dati
Successivamente alla compilazione di tutti i dati richiesti, l’applicativo, salvo la rilevazione di errori o incongruenze, rilascerà apposita ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto ed il salvataggio dello stesso.
Il rapporto trasmesso e la relativa ricevuta andrà consegnata alle rappresentanze sindacali aziendali.
Diversamente, il medesimo servizio attribuirà alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per l’accesso ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende ed aventi sede legale nel territorio di competenza, cosicché gli stessi possano essere trasmessi alle sedi territoriali competenti dell’INL, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT ed al CNEL.
Rapporto pari opportunità – Infografica
Certificazione di parità di genere e sgravio contributivo
Ai sensi dell’art. 5, legge 5 novembre 2021, n. 162, le aziende del settore privato che, alla data del 31 dicembre 2023, abbiano ottenuto la certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, possono accedere ad un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui.
La certificazione di parità, come stabilito dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, può essere rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 165/2008, secondo la Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.
L’elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in argomento è disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità.
Per l’ottenimento della certificazione in trattazione verranno valutate le seguenti 6 aree di indicatori:
- cultura e strategia;
- governance;
- processi HR;
- opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda;
- equità remunerativa per genere;
- tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.
Le applicazioni stabilite nella prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 non sono utilizzabili dalle partite IVA senza dipendenti/addetti e, in coerenza con la tassonomia ISTAT, prevedono 4 fasce o cluster attraverso cui possono essere classificate le organizzazioni (pubbliche e private):
- fascia 1 – micro imprese – da 1 a 9 addetti;
- fascia 2 – piccole imprese – da 10 a 49 addetti;
- fascia 3 – medie imprese – da 50 a 249 addetti;
- fascia 4 – grandi imprese – 250 addetti ed oltre.
Per l’attribuzione del certificato è previsto un raggiungimento dello score minimo di sintesi complessivo del 60%
Certificazione di parità di genere: come presentare domanda di sgravio contributivo
Per avere accesso all’esonero, entro il 30 aprile 2024, come precisato dall’INPS nel messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614, le imprese potranno trasmettere l’apposito modulo “PAR_GEN_2023”, disponibile sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero dovrà contenere le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del datore di lavoro;
- la retribuzione media globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di genere;
- l’aliquota datoriale e la forza aziendale stimata, relative al periodo di validità della certificazione di parità;
- il periodo di validità della certificazione, indicando la data di rilascio della certificazione conseguita, con specifica del numero di certificazione e dell’Organismo accreditato che l’ha rilasciata.
La procedura, inoltre, consentirà al contribuente istante di dichiarare:
- di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al successivo art. 46-bis;
- che in capo al datore di lavoro non sussistono provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro come previste dal D.M. 30 gennaio 2015.
Trasmessa la domanda, l’Istituto previdenziale, nei limiti dei fondi disponibili, distribuirà le risorse secondo i dati evidenziati nelle domande e modificherà lo stato della domanda in “Accolta” o “Accolta parziale”, evidenziando l’importo massimo fruibile.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, le matricole previdenziali alle quali verrà riconosciuto l’esonero verranno identificate mediante l’attribuzione del codice di autorizzazione “4R” avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’art. 5 della legge n. 162/2021”.
NOTA BENE: I datori che abbiano già ottenuto l’autorizzazione alla fruizione dell’esonero sulla base delle domande presentate entro il 30 aprile 2023 non dovranno procedere ad inoltrare una nuova domanda di esonero in quanto quest’ultimo, a seguito di accoglimento della domanda, è già stato riconosciuto per tutto il periodo di validità della certificazione (36 mesi). Anche nel caso in cui la domanda contenga errori sul periodo di validità della certificazione, l’esonero sarà riconosciuto d’ufficio per l’intero periodo legale di durata della certificazione.
Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro abbia erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione di parità conseguita nel 2023, sarà possibile ripresentare la domanda per l’annualità 2023.
QUADRO NORMATIVO D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162) |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: