Memorandum scadenze fisco dal 16 al 30 giugno 2024 (con podcast)
Pubblicato il 14 giugno 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Quali sono le scadenze che vanno dal 17 al 30 giugno 2024?
Di seguito si riportano quelle più significative.
Acconto Imu
Lunedì 17 giugno 2024 va versato l’acconto dell’Imu, l'Imposta Municipale Unica, ovvero la tassa sul possesso di immobili.
Va applicata su tutti gli immobili posseduti in Italia, che siano detenuti a titolo di proprietà o altri diritti reali.
Per il 2024, sono tenuti al pagamento dell'IMU:
- i proprietari degli immobili;
- coloro che detengono diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- il genitore a cui è stato assegnato l'immobile della casa familiare;
- i concessionari di aree demaniali;
- i locatari di immobili in leasing finanziario, dal momento della ricezione e per tutta la durata del contratto.
L’Imu va pagata per il possesso di:
- fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9,
- aree fabbricabili,
- terreni agricoli.
Attenzione ai casi di esenzione.
L’imposta annuale prevede un sistema di versamento suddiviso in due rate: un acconto e un saldo.
L’acconto:
- va pagato entro il 16 giugno – nel 2024, cadendo di domenica, si sposta al 17 giugno 2024;
- è pari alla metà di quanto versato per l'IMU nell'anno precedente, basandosi sulle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2023.
Il saldo va versato entro il 16 dicembre. Il calcolo va fatto in base alle delibere comunali che devono essere pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ogni anno fiscale. Se queste delibere non sono pubblicate nei termini previsti, si applicano le aliquote e le detrazioni adottate per l'anno precedente.
Il pagamento:
- può essere fatto con il Modello F24, sia nella versione standard che in quella semplificata, disponibile presso banche, uffici postali, o tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- può essere effettuato anche attraverso la piattaforma PagoPA, come specificato nell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 82/2005, oltre ad altre modalità previste dallo stesso decreto;
- può avvenire con un bollettino postale specifico per l'IMU.
Saldo Iva per soggetti con pagamento rateale
Altra corsa alla cassa il 17 giugno 2024 è per i contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 relativo al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il pagamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cadeva di sabato).
Devono versare la 4° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà quindi essere maggiorato dello 0,99%), tramite modello F24 con modalità telematiche.
La rata può essere pagata:
- con il Modello F24 in modalità telematica (utilizzando "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate);
- tramite intermediario abilitato.
Nella Sezione “Erario” vanno inseriti i seguenti dati:
- codice tributo 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale;
- codice tributo 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali;
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0206” per la seconda rata di 6);
- l’anno di riferimento “2023”;
- l’importo del saldo IVA dovuto.
Versamento delle ritenute
Come avviene mensilmente, i sostituti d’imposta sono tenuti a versare le ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- redditi di lavoro autonomo,
- provvigioni,
- redditi di capitale,
- redditi diversi,
- redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto,
- rendite AVS,
- indennità di cessazione del rapporto di agenzia,
- redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale,
- interessi e redditi di capitale vari
- redditi di capitale diversi,
- premi e vincite,
- pignoramenti presso terzi,
- redditi derivanti da riscatti di polizze vita,
- contributi, indennità e premi vari,
- cessione titoli e valute,
Modello 730/2024
Con riferimento al 730/2024, va segnalato che entro il 17 giugno 2024:
- i CAF/professionisti e i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Modello 730 da loro elaborati, i relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- i CAF o professionisti abilitati devono consegnare il prospetto di liquidazione delle imposte e copia della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- i CAF o professionisti abilitati devono consegnare ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte e della copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
Annullamento 730/2024 precompilato e REDDITI
Si è già provveduto ad inviare il modello 730/2024 precompilato ma ci si è accorti di aver commesso degli errori? Entro il 20 giugno 2024 c’è l’occasione di procedere all’annullamento online.
E’ necessario accedere sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata alla dichiarazione precompilata: si troverà la voce “Richiedi annullamento 730”.
Sarà, poi, possibile compilare una nuova dichiarazione dei redditi, da inviare entro la scadenza del 30 settembre 2024.
E’ necessario attendere il 26 giugno 2024 per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.
NOTA BENE: Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.
Adeguamento statutario ASD E SSD
Ai sensi della riforma dello Sport (D.lgs. n. 36/2021), è stato stabilito l’obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di uniformare alle nuove regole i propri statuti entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, il cd. Decreto Anticipi (Dl n. 145/2023) ha concesso più tempo per l’adeguamento statutario, spostando la lancetta dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024.
La mancata conformità dello statuto ai nuovi criteri comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli Enti Sportivi Dilettantistici già iscritti, la cancellazione d'ufficio dallo stesso Registro.
Dunque, nello statuto degli enti sportivi dilettantistici deve essere espressamente previsto:
- l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, salvo che per gli ETS sportivi dilettantistici (art. 7).
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: