Mediazioni, soggetto decisivo

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La risoluzione n. 437/E/2008, del 12 novembre, fornisce importanti chiarimenti in merito alla territorialità Iva delle prestazioni di intermediazione, la cui disciplina è mutata dal 1° gennaio 2007. L’agenzia delle Entrate, inoltre, ha confermato che, dalla stessa data, non è più operativa la disposizione prevista al comma 8 dell’articolo 40 del Dl 331/93, relativa alle intermediazioni su scambi intracomunitari. Con riferimento specifico alla richiesta di una società, che voleva conoscere l’esatto trattamento Iva da applicare a prestazioni di intermediazione riferite ad alcune operazioni di diversa natura (alcune territorialmente rilevanti in Italia, altre relative alle cessioni intracomunitarie con beni in partenza dall’Italia e altre ancora che si perfezionano al di fuori del territorio comunitario), l’Agenzia ha concluso dicendo che: le esportazioni e le cessioni intracomunitarie di beni localizzati in Italia e le esportazioni di beni che si trovano in un altro Stato comunitario sono considerate territorialmente rilevanti nel nostro Paese. Il principio-guida è, infatti, quello della soggettività passiva d'imposta nel nostro Paese del committente, che è a tutti gli effetti un'impresa nazionale. Fuori campo Iva, invece, sono le intermediazioni che si riferiscono ad acquisti e cessioni di beni che si perfezionano in territorio extra-Ue.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 47 – Intermediazioni, Iva nei confini Ue - Ricca

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