Maxi sanzione per lavoro sommerso: lo stato dell’arte
Pubblicato il 29 agosto 2024
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La lotta contro il lavoro sommerso è un argomento sempre di grande attualità in quanto non solo mina i diritti dei lavoratori, privandoli delle garanzie fondamentali previste dalla legge, ma compromette anche l’equilibrio del mercato del lavoro e la competitività delle imprese.
Il lavoro sommerso, infatti, contribuisce all'evasione fiscale e previdenziale, creando una concorrenza sleale tra le aziende che rispettano le normative e quelle che invece operano nell’illegalità.
Per contrastare efficacemente questo triste fenomeno, il legislatore italiano ha adottato una serie di misure sanzionatorie rigorose, conosciute comunemente come "maxi sanzione per lavoro nero", con l'obiettivo di scoraggiare l'impiego di lavoratori senza le dovute comunicazioni obbligatorie agli enti competenti, attraverso l’imposizione di pene pecuniarie significative alle aziende inadempienti.
Di seguito, dunque, un quadro d’insieme delle disposizioni del decreto PNRR (decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024) e delle sanzioni previste, chiarendo subito che si debba aver riguardo alla normativa vigente al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sommerso e non a quella normativa operante alla sua cessazione.
Vediamo quanto chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la Nota n. 1156 del 26 giugno 2024 che, pur non ancora pubblicata sul sito istituzionale, aggiorna il “Vademecum sull’applicazione della maxi-sanzione per lavoro sommerso”, adottato con nota n. 856 del 19 aprile 2022.
Applicazione temporale delle sanzioni
Uno dei principali aspetti della nuova disciplina, come accennato, riguarda proprio l'applicazione temporale delle sanzioni per il lavoro sommerso; prima dei chiarimenti forniti dalla Nota n. 1156/2024, esisteva infatti una certa ambiguità su quale normativa dovesse essere applicata nei casi in cui la legge veniva modificata durante il periodo di lavoro irregolare.
La vecchia interpretazione normativa tendeva a considerare l’illecito come un atto omissivo continuato, il che significava che la sanzione poteva essere influenzata dalle normative vigenti al momento della scoperta o della cessazione del rapporto di lavoro irregolare.
Si è invece stabilito che l'applicazione delle sanzioni debba avvenire in base alla normativa vigente al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sommerso, non a quello della sua cessazione o della scoperta dell'illecito.
Questa nuova interpretazione si basa sulla natura dell'illecito stesso, che viene ora considerato come un reato omissivo istantaneo con effetti permanenti.
In pratica, ciò significa che il reato si consuma nel momento in cui il datore di lavoro omette di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro i termini stabiliti dalla legge.
Questo cambiamento ha un impatto diretto sulla determinazione delle sanzioni, poiché elimina la possibilità di applicare normative successive più favorevoli al datore di lavoro o più punitive, a seconda dei casi.
Ad esempio, se una nuova legge aumenta le sanzioni per il lavoro nero, questa non si applicherà retroattivamente ai rapporti di lavoro già instaurati ma non ancora scoperti.
L'obiettivo di questa nuova impostazione è quello di garantire una maggiore certezza del diritto e di evitare interpretazioni soggettive che possano portare a risultati iniqui.
Competenza territoriale per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione
Un'altra importante novità riguarda la competenza territoriale per l’adozione delle ordinanze ingiunzione.
In passato, la competenza territoriale era spesso determinata in base al luogo in cui veniva accertato l’illecito, generalmente coincidente con l'unità produttiva dell’azienda.
Tuttavia, questa pratica ha generato diverse problematiche, specialmente nei casi in cui vi era una dissociazione tra la sede legale dell'azienda e il luogo di accertamento dell'illecito.
La nuova normativa risolve questi problemi stabilendo che, in caso di dissociazione tra la sede legale dell'azienda e l'unità produttiva dove viene accertato l'illecito, la competenza per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione spetta all’Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale dell'azienda.
Questo cambiamento è stato introdotto per uniformare e semplificare le procedure, riducendo il rischio di conflitti giurisdizionali, e assicurare che la gestione delle sanzioni avvenga in modo coerente e centralizzato.
In particolare, questo significa che il personale ispettivo dovrà trasmettere il rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 all’Ispettorato competente per la sede legale dell'azienda, indipendentemente dal luogo di accertamento dell'illecito.
Lavoro occasionale agricolo a tempo determinato
Introdotto, in via sperimentale, dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342-354, legge 29 dicembre 2022, n. 197) per il biennio 2023-2024, il lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) è ammesso esclusivamente per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate riferite al singolo anno civile annue e per singolo lavoratore.
Il comma 346 dell’articolo 1 della citata legge di Bilancio 2023 dispone che il datore di lavoro agricolo, per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, debba, prima dell'inizio della prestazione, inoltrare al competente Centro per l'impiego la CO (articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510).
Ebbene, il decreto PNRR ha disposto che la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro prevista dall’art. 1, comma 354, della L. 197/2022 non sia più applicata qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, come invece previsto nel testo vigente fino al 1° marzo 2024.
Per l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il personale ispettivo applicherà invece la maxi sanzione per lavoro sommerso purché ne ricorrano i presupposti di legge avendo riguardo, come sopra ricordato, alla normativa vigente al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sommerso e non alla normativa operante alla sua cessazione.
Stage
Nonostante lo stage non sia un tipico rapporto di lavoro, vanno comunque effettuate le comunicazioni al centro per l’impiego dal soggetto ospitante o, in sua vece, dal soggetto promotore.
La CO, spiega l’Inl, è rilevante nel caso in cui il tirocinio difetti dei requisiti tipici e, pertanto, risulti “non genuino”. In particolare:
- se è stata inviata la CO, ma ricorrono gli indici della subordinazione, si applica la sanzione per impiego fraudolento del tirocinante, il quale può adire un giudice per farsi riconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, mentre non si applica la maxisanzione;
- se non è stata inviata la CO e non ricorrono gli indici della subordinazione, si applica la sola sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato;
- se non è stata inviata la CO e ricorrono gli indici della subordinazione, si applica la sola maxisanzione.
In breve
Applicazione temporale delle sanzioni | Le sanzioni devono essere applicate in base alla normativa vigente al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sommerso, non al momento della sua cessazione o della scoperta dell'illecito. |
Competenza territoriale | La competenza per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione spetta all'Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale dell'azienda, anche in caso di dissociazione con il luogo di accertamento dell'illecito. |
Lavoro occasionale agricolo | Per il lavoro occasionale agricolo a tempo determinato non si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per mancata comunicazione al Centro per l'impiego, ma la maxi sanzione per lavoro sommerso, qualora ne ricorrano i presupposti. |
Stage | In caso di tirocinio non genuino, si applica la sanzione per impiego fraudolento del tirocinante se è stata inviata la comunicazione obbligatoria (CO); altrimenti, si applica la maxi sanzione se ricorrono gli indici della subordinazione. |
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