Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

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Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

Con il Pronto Ordini n. 16/2025, trasmesso in data 15 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito un importante chiarimento in tema di esonero dalla formazione professionale continua (FPC) per maternità, affrontando nello specifico il caso del parto gemellare.

In risposta a un quesito pervenuto il 12 febbraio 2025, il CNDCEC è stato chiamato a esprimersi sulla possibilità di riconoscere una riduzione maggiore dei crediti formativi professionali (CFP) in caso di nascita di più figli contemporaneamente. In particolare, si chiedeva se, rispetto alla maternità ordinaria, dovessero essere concessi crediti doppi o comunque un'esenzione più ampia.

Nel suo intervento, il Consiglio Nazionale ha chiarito che l’art. 8, comma 1, lettera a) del Regolamento FPC disciplina l’esenzione per maternità, stabilendo che l'iscritta ha diritto a una riduzione di 45 CFP, comprensivi anche dei crediti obbligatori, da ripartire tra il periodo della gravidanza e il primo anno di vita del bambino. Tuttavia, la norma – sottolinea il CNDCEC – non contempla alcuna differenziazione legata al numero di figli nati da una stessa gravidanza.

Di conseguenza, anche in caso di parto gemellare, il numero dei crediti formativi oggetto di riduzione resta pari a 45, senza possibilità di riconoscere un'esenzione doppia o maggiorata. La scelta di mantenere invariata la riduzione si basa sull’applicazione letterale della normativa vigente, che non prevede deroghe o eccezioni per eventi gemellari o plurigemellari.

Il principio di uniformità nella concessione dell’esonero

Il chiarimento espresso dal CNDCEC si inserisce nell’ambito di una lettura sistematica e rigorosa della disciplina sulla formazione professionale continua. Infatti, l’obiettivo principale è garantire uniformità di trattamento tra tutti gli iscritti, evitando disparità legate a situazioni personali specifiche come il numero dei figli nati.

Il principio guida è semplice: la maternità dà diritto a una riduzione standard di 45 CFP, indipendentemente che si tratti di un parto singolo o gemellare. Tale impostazione permette agli Ordini territoriali di gestire le richieste di esonero in modo trasparente e conforme ai criteri stabiliti dal Regolamento FPC.

Conclusioni: 45 CFP di riduzione anche per il parto gemellare

Alla luce del Pronto Ordini n. 16/2025, è quindi confermato che:

  • Anche in caso di parto gemellare viene riconosciuta una riduzione di 45 CFP;
  • Non sono previste riduzioni ulteriori o aggiuntive rispetto a quelle standard;
  • Gli Ordini territoriali sono tenuti ad applicare questa interpretazione ogniqualvolta venga presentata una richiesta di esonero per maternità.

Questo chiarimento contribuisce a consolidare un'applicazione coerente e uniforme delle regole sulla formazione continua, assicurando certezza agli iscritti e agli stessi Consigli degli Ordini nella gestione delle istanze di esonero.

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