“Marginalità economica” per gli operatori che non gestiscono l’attività secondo logiche di mercato
Pubblicato il 12 ottobre 2009
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La Sezione XV della Ctr Veneto, con sentenza 95/15/09 del 7 agosto 2009, ha chiarito che gli studi di settore non sono applicabili relativamente a quegli imprenditori definiti “marginali”, tra cui i giudici fanno rientrare gli operatori che non gestiscono la propria attività secondo logiche di mercato restando fuori, così, dal principio di normalità che è alla base del confronto con situazioni tipizzate dagli studi. Se l’attività è svolta in condizioni cosiddette “di marginalità economica” non possono essere applicati gli indicatori di normalità economica. In tali situazioni, pertanto, l’accertamento basato solo sulle risultanze degli studi è nullo.
Il caso esaminato vede un autotrasportatore, dal Fisco ritenuto non congruo, che svolge l’attività per un unico committente che assegna il trasporto con ordini giornalieri pagando in base a tariffe fissate unilateralmente.
Si ricorda che secondo l’agenzia delle Entrate (par. 2.3.9 della circolare 31/E/2007): “La condizione di marginalità economica è generalmente contraddistinta da determinati elementi, ancorché differenti per ogni singolo di settore, quali ad esempio:
• la localizzazione territoriale dell’attività;
• le ridotte dimensioni del mercato servito;
• l’età del contribuente;
• la limitata dotazione di beni strumentali e/o l’obsolescenza dei beni medesimi;
• l’assenza di dipendenti (per le attività dove invece se ne registra, di regola, la presenza);
• l’assenza di costi relativi a servizi”.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 6 – Attività fuori mercato senza studi di settore – Sacrestano
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