Marchi e avviamento con sostitutiva del 16%
Autore: eDotto
Pubblicato il 16 dicembre 2008
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Il Dl 185/2008 introduce un nuovo meccanismo di affrancamento dei maggiori valori emersi su marchi, avviamento e altre attività immateriali, in operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda. Lo scopo della norma è quello di consentire ai contribuenti di ridurre da 18 a 9 anni il periodo di ammortamento di tali attività, a patto però che venga applicata l’imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni nella misura massima del 16%, da versare in un'unica soluzione. In altri termini, il Decreto anticrisi prevede che il contribuente possa, in deroga alle ordinarie regole sulle operazioni straordinarie, assoggettare i maggiori valori attribuiti a marchi e avviamento interamente all’aliquota del 16%, ammortizzandoli in misura non superiore ad un nono invece che a un diciottesimo. L’utilizzo dell’aliquota al 16% e il procedimento di accelerazione della deduzione, però, vale solo sui maggiori valori, mentre resta fermo a 18 anni il tempo di recupero per il costo storico che la società eredita in sede di operazioni straordinarie. Tale disposizione si estende a tutte le operazioni effettuate fino al 2007. Una precisazione è d’obbligo per ciò che riguarda il regime delle “altre attività immateriali”: se nell’azienda conferita, oltre a marchi e avviamento, sono presenti anche beni immateriali a vita definita (brevetti, licenze), i maggiori valori attribuiti a questi ultimi dovranno rimanere assoggettati alla disciplina ordinaria degli articolo 176 e 103 del Tuir (regime già a loro più favorevole). Pertanto, se si applica l’affrancamento al 16%, anche il maggior valore delle altre attività immateriali a vita definita si ammortizza in base alla quota imputata a conto economico, comunque non superiore a un nono.
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