Manovra di fine anno: lotta all’evasione e “stretta” sulle partite Iva

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Manovra di fine anno: lotta all’evasione e “stretta” sulle partite Iva

I provvedimenti di fine anno, in particolare il decreto fiscale, che, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in attesa della conversione in legge, e la manovra per il 2020, il cui testo del disegno di legge è da poco approdato in Senato per i lavori di approvazione, hanno previsto, tra gli altri, una serie di misure ed adempimenti che influiranno principalmente sulla operatività degli autonomi (le cosiddette partite Iva), rispetto ad altre categorie, come ad esempio i lavoratori dipendenti, che quest’anno trarranno, anche giustamente, maggiori benefici.

Non mancano le critiche e, in particolare, rileviamo quelle mosse dai Dottori Commercialisti i quali, pur condividendo a pieno tali misure, atte per lo più al contrasto all’evasione e agli abusi, ma anche per realizzare quelle esigenze di cassa necessarie per neutralizzare gli aumenti dell’Iva e ridurre il cuneo fiscale, hanno affermato che la “stretta” fiscale sulle partite Iva e quindi i relativi risparmi, sarebbero potuti essere utilizzati anche per rendere un sistema del lavoro autonomo più equo. Si fa presente che gli interventi maggiori della manovra saranno a favore dei lavoratori dipendenti.

Il mondo delle partite Iva e, quindi, anche quello dei professionisti, al quale spesso viene attribuita una maggiore propensione ad evadere, sembra essere stato scarsamente considerato dal legislatore, pur rappresentando un pezzo significativo e dinamico del sistema economico italiano.

La futura manovra di finanza pubblica beneficia delle risorse derivanti dalle disposizioni del Decreto Legge n. 124/2019, in materia di contrasto all’evasione fiscale.

In particolare, il collegato fiscale alla manovra di fine anno prevede alcune disposizioni come l’introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24, inserendo delle sanzioni, e prevede anche diverse disposizioni per agevolare i pagamenti tracciabili.

Dal lato del disegno di Legge di Bilancio, relativamente ai professionisti, sarà abrogato il regime fiscale opzionale, previsto nella scorsa Legge di Bilancio, che stabiliva a partire dal prossimo anno (2020) un’imposta sostitutiva con aliquota unica al 20% in favore di coloro che avrebbero percepito ricavi/compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

Questa operazione di fatto toglie delle risorse ai lavoratori autonomi, indirizzandole verso misure come la riduzione del cuneo fiscale relativamente al costo del lavoro.

Per i redditi sotto i 65.000 euro, invece, alla fine sono rientrate le iniziali proposte di modifica vincolando il relativo regime solo al sussistere di alcune condizioni. Vediamo nello specifico le principali novità che più incideranno sulla operatività dei lavoratori autonomi.

 

Indebite compensazioni

Partendo dal decreto fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, in vigore dal 27 ottobre, il testo ancora passibile di modifiche, conferma tra le altre, il complesso di norme strumentali volte a contrastare l’evasione fiscale e le frodi.

Tra le disposizioni che più impattano sui lavoratori autonomi, vi sono le misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali. Nello specifico, segnaliamo:

  • il contrasto alle indebite compensazioni, con l’obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione per le compensazioni (superiori a 5.000 euro) relative ai crediti di imposte dirette e IRAP;
  • le modifiche al regime dell’utilizzo del contante;
  • la cosiddetta lotteria degli scontrini;
  • il credito d’imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici.

 

Relativamente alle indebite compensazioni, la disposizione amplia e rafforza gli strumenti attualmente a disposizione per il loro controllo, relativamente a quelle effettuate tramite il modello F24 per il pagamento di tributi e contributi.

La compensazione del credito annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Di particolare interesse ed attenzione, è l’introduzione di una specifica sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 previamente scartato dal sistema.

L’art. 37, comma 49-ter, del D.L. 223/2006, introdotto dalla Legge 205/2017, dispone che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, il modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Qualora, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione della delega in assenza di blocco.

Il decreto fiscale aggiunge il comma 49-quater, ove si stabilisce che se il modello F24 viene scartato, ne viene data pronta comunicazione all’intermediario.

Al contribuente viene irrogata la sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 scartato (all'articolo 15 del D.L. n. 474 del 18 dicembre 1997, dopo il comma 2-bis, viene aggiunto il comma 2-ter).

La sanzione per espressa previsione di legge, non ammette cumulo giuridico, con la conseguenza che se vengono scartate tre deleghe di pagamento, la sanzione è di 3.000 euro.

 

NB! - La sanzione viene irrogata al contribuente, non all’intermediario abilitato, a differenza di quanto avviene per la omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni, in cui pure all’intermediario viene irrogata una sanzione ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs n.241/97.

 

Al contribuente viene inviata una comunicazione (in sostanza un avviso bonario) ed egli, oltre a fornire spiegazioni, può pagare il dovuto (quindi la sanzione, o le sanzioni in caso di pluralità di violazioni) entro trenta giorni, per evitare l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione.

Il legislatore ha previsto una procedura molto meno conveniente rispetto alla classica definizione dell’avviso bonario, ove se gli importi sono pagati nei trenta giorni, la sanzione da tardivo versamento è ridotta a un terzo.

La sanzione “spontaneamente” pagata nei trenta giorni è quella piena, senza alcun tipo di riduzione. Semplicemente, il contribuente evita l’iscrizione a ruolo della stessa, iscrizione che verrà poi maggiorata degli aggi di riscossione.

In ogni caso, il contribuente rischia anche la sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il pagamento, essendo la compensazione bloccata e il modello F24 scartato, non è nei fatti avvenuto. Si fa presente che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.

 

Un aspetto da non sottovalutare, riguarda le ipotesi in cui potrà essere irrogata la sanzione dei 1.000 euro. Nel decreto sono richiamate fattispecie in cui, a seguito del controllo preventivo disposto dall’art. 37 comma 49-ter del D.L. 223/2006, la compensazione viene bloccata.

In questo caso bisogna fare riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018. Se all’esito del controllo, l'Agenzia rileva che il credito non è stato utilizzato correttamente, comunicherà lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.

Di conseguenza, precisa l'Amministrazione finanziaria, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considereranno non eseguiti. Se, invece, il credito sarà stato usato in modo corretto, la delega verrà eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti saranno considerati effettuati alla data indicata nel file inviato. Nel caso specifico bisogna evidenziare che il provvedimento non dettaglia sufficientemente i profili di rischio che legittimano il blocco preventivo.

 

La lotta all’evasione

In Italia, come noto, l’evasione fiscale è un tema molto sentito ed importante, per il quale probabilmente fino ad oggi non si è fatto molto, e andando a quantificarla si fa riferimento ad un importo pari a 200 miliardi.

La lotta al sommerso è sicuramente una priorità per i governi, soprattutto se si vogliono migliorare i conti dello Stato e si vuole fare cassa e trovare le coperture per rilanciare l’economia.

Per tale motivo, è sicuramente importante combattere il sommerso (dallo scontrino non fatto al ristorante, al libero professionista che fa lo sconto se non si vuole la fattura) e disincentivare l’uso del contante a favore di strumenti di pagamento tracciabili.

Tuttavia, queste sono misure che, se non ben calibrate o se non inserite gradualmente nel sistema, possono impattare negativamente sui piccoli imprenditori, o professionisti e in genere sui lavoratori autonomi.

Le transazioni elettroniche costituiscono uno strumento fondamentale per la lotta al sommerso e al lavoro nero e, per la loro incentivazione, viene previsto un meccanismo premiale per incentivare ad utilizzare a esempio il POS.

 

Una prima misura prevista è la modifica al regime di utilizzo del contante. Il collegato fiscale con l’articolo 18 prevede che, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia per l'utilizzo dei contanti scenderà a 2.000 euro, per poi scendere a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale applicabile è fissato a 2.000 euro, e per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale applicabile è fissato a 1.000 euro. Si tratta di un ritorno al passato, tuttavia in questa occasione vi è una gradualità nell’introduzione della limite stesso.

 

Per incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, il decreto 124/2019 prevede che dal 1° gennaio 2020 i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi.

Per partecipare all'estrazione, è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente, e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Il decreto fiscale chiarisce che i premi non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e che non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Inoltre, sono istituiti premi speciali esclusivamente per i soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

 

NB! - Previsti premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

 

L’esercente che, al momento dell'acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente, o non trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla lotteria, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

È previsto un regime transitorio per il primo semestre, in quanto, la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o emettendo ricevute fiscali.

 

Premi e sanzioni per i pagamenti tramite POS

Per gli esercenti attività d’impresa, un altro incentivo per i pagamenti elettronici è previsto dall’articolo 22 dello stesso decreto.

Nello specifico, si istituisce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno di imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive, finché non se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.

 

Coloro che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, hanno l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.

Tale obbligo, tuttavia, non è ad oggi assistito da alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta.

A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

 

Come sarà il regime forfettario

Secondo quanto emerge dalla bozza del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, relativamente al regime forfettario, la nuova disposizione non contiene gli stravolgimenti inizialmente previsti: infatti, dopo gli annunci del Governo che prevedevano un ritorno al passato, con tanto di proposte per il ritorno al calcolo dei costi analitico, e addirittura un conto corrente dedicato, alla fine le modifiche rispetto al regime attualmente in vigore (stando al testo) risultano essere meno significative.

Si deve sottolineare che l’introduzione del regime forfettario ha segnato buoni risultati, sia in termini di semplificazione, sia in termini di emersione del lavoro nero, visto l’incremento delle partite Iva, con conseguente aumento del gettito fiscale.

Per aderire al regime forfettario nel 2020 i requisiti sono i seguenti:

  • non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (così come è ora);
  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs 276 del 2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati (di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro (di cui all’articolo 60 del Tuir).

 

Quest’ultimo nuovo requisito in realtà era presente (con il limite di 5.000 euro) nella prima versione del regime fiscale.

Non dovrebbe essere introdotto alcun limite sui beni strumentali, dunque, massima libertà anche nel 2020 per chi tra i forfettari decide di effettuare investimenti per la propria attività.

Il vincolo era stato rimosso dalla legge di Bilancio dello scorso anno, prima della quale le partite Iva nel regime a tassazione ridotta, non potevano effettuare acquisti in beni capitali per più di 20mila euro all’anno.

 

Un paletto, tuttavia, esiste sia per l'accesso che per la permanenza nel regime; nello specifico è stata aggiunta la lettera d-ter all'articolo 57 della Legge n. 190/2014, che disciplina questo regime prevedendo l'impossibilità anche per:

  • i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

 

NB! - La verifica di tale soglia dovrebbe essere irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

Non dovrebbe scattare l’obbligo di fatturazione elettronica, come inizialmente ipotizzato per restringere la platea del regime agevolato, ma si prevede un meccanismo premiale per chi tra i forfettari sceglierà l’e-fattura per tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati.

In questo caso, infatti, la bozza di manovra garantisce il “taglio” di un anno dei termini a disposizione del Fisco per effettuare accertamenti. In pratica, il tempo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria passerebbe dai 5 ordinari ai 4 anni successivi alla presentazione della dichiarazione.

Non è di poco conto la precisazione contenuta nella bozza di manovra, secondo la quale il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, deve essere computato nel reddito complessivo del soggetto esercente attività d'impresa, arte o professione che applica il regime forfetario per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, l'I.S.E.E.

 

Novità per la fattura elettronica

Novità vi sono anche in materia di fatturazione elettronica. Laddove viene confermata l'esenzione a tutto il 2020 per chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'Amministrazione finanziaria comunicherà telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare e le sanzioni per il caso di tardivo versamento, oltre agli interessi. Qualora il pagamento non avvenga entro 30 giorni, scatterà l'iscrizione a ruolo.

Ulteriore novità e la previsione della memorizzazione ed utilizzo del fine XML delle fatture elettroniche e di tutti i dati contenuti nella fattura, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia o meno effettuato l'adesione al servizio dell'Agenzia delle Entrate, in quanto trattasi di attività che rappresentano un compito di interesse pubblico connesse all'esercizio delle missioni istituzionali della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, metterà, in via sperimentale, a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in una sezione riservata del sito internet dell'Agenzia, le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.

 

Abolizione della Flat tax

Per quanto concerne la Flat Tax, vi è una conferma di quello che era stato previsto fin dall’inizio. Non entrerà in vigore il regime analitico con aliquota al 20% per le partite Iva con ricavi da 65.001 fino a 100mila euro che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2020.

La misura, introdotta lo scorso anno, doveva prima passare dall’autorizzazione della commissione Ue, un via libera che, però, non è mai stato chiesto.

 

 

Quadro Normativo

Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 - TESTO (Senato della Repubblica atto n. 1586 del 2019)

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