Manifestazioni a premio con Iva e sostitutiva che si alternano

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Nella disciplina delle manifestazioni a premio come rappresentata dall’articolo 19 della Legge n. 449/1997, al trasferimento del bene o del servizio al legittimo assegnatario non s’applica l’Imposta sul valore aggiunto. Che, nella distinta e precedente operazione di acquisto del premio da parte dell’organizzatore va altrimenti corrisposta, ex articolo 1 del DPR n. 633/1972.

Quando i premi consistono in beni e servizi “non imponibili” ai fini Iva, l’articolo 19, comma 8, della richiamata legge n. 449/1997, prevede una “modalità di prelievo fiscale” alternativa, vale a dire l’applicazione di “una imposta sostitutiva del 20 per cento…” sul valore del premio “non imponibile”. La quale presenta, in questo contesto, una peculiare autonomia in raffronto all’imposta sostituita (l’Iva). Qui, cioè, Iva e sostitutiva si alternano per bilanciare la contestuale abrogazione delle tasse di lotteria.

Nella fattispecie prospettata in risoluzione n. 261/E/2009 del 22 ottobre, relativa all’imposta sostitutiva dovuta sui premi consistenti in prestazioni di servizio resi da terzi (ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 100/1998), l’istante deve versare l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 19, comma 8, della legge n. 449, entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se precedente, alla data di emissione della fattura. Tornano cioè applicabili le regole dettate in tema di Iva.

Circa gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale relativa alle manifestazioni a premio, oggetto di ulteriore istanza nell’interpello agenziale 261, il suggerimento è di conservare la documentazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo in cui sono considerate effettuate le prestazioni di servizio rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in questione. O, in caso di accertamento, fintantoché quest’ultimo non sia definito.

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