Mance nei pubblici esercizi, detassazione e rilevanza ai fini fiscali
Pubblicato il 30 maggio 2024
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Nei settori turistico-alberghiero e nella ristorazione, le erogazioni liberali elargite dai clienti, c.d. mance, sono assoggettate, dal 1° gennaio 2023, all’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5% e nel limite massimo del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro nel comparto.
L’esclusione della concorrenza degli importi percepiti ai fini della base imponibile IRPEF comporta la necessità di prestare una particolare attenzione alla rilevanza delle somme percepite a titolo di mance rispetto alla determinazione del reddito complessivo utile per il calcolo del trattamento integrativo o delle detrazioni da lavoro dipendente spettanti.
Diversamente, stando al tenore letterale della legge di Bilancio 2023, le somme corrisposte a titolo di mance ai familiari non incidono sul limite reddituale per la determinazione del familiare fiscalmente a carico. Vediamo perché.
Imposta sostitutiva sulle mance
Ai sensi dell’art. 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente con strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai prestatori subordinati a titolo di liberalità, anche mediante mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori del settore privato, titolari di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, possono essere escluse dalla base imponibile IRPEF per essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva avente aliquota del 5% ed entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni.
Si rammenta che le mance sono escluse ex lege dalla base imponibile ai fini contributivi ed assicurativi, nonché dalla retribuzione utile al calcolo del TFR.
Per quanto attiene i profili soggettivi l’applicazione del regime sostitutivo d’imposizione fiscale può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori del settore privato che:
- svolgono la propria opera nei comparti produttivi individuati dalla disciplina in commento;
- siano titolari, nel periodo d’imposta precedente, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro anche se derivante da più rapporti di lavoro e con datori di lavoro diversi, ivi compresi quelli percepiti in attività lavorative diverse da quelle svolte nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione;
- non abbiano rinunciato, in forma scritta, all’applicazione della tassazione sostitutiva.
ATTENZIONE: Si noti che il reddito di lavoro dipendente da considerare ai fini dell’accesso all’imposta sostitutiva è quello inerente al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance, sicché, in caso di superamento, esso costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle somme conseguite a titolo di liberalità da parte dei clienti nell’anno successivo.
Ed invero, il regime fiscale agevolato in argomento deve intendersi un regime naturale di imposizione di tali erogazioni liberali, potendo il lavoratore liberamente rinunciarvi in forma scritta.
Ciò naturalmente risulta conveniente laddove il lavoratore percepisca un reddito tale per cui le detrazioni spettanti siano in grado di azzerare l’IRPEF dovuta, risultando, conseguentemente, più vantaggioso il regime ordinario di tassazione.
L’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva sulle mance è operata entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro nel comparto turistico alberghiero e nella ristorazione, anche con riferimento a più datori di lavoro, ivi incluse le mance stesse.
ATTENZIONE: Il limite di applicazione del 25% rappresenta una franchigia, talché solo l’eventuale importo superiore alla predetta soglia dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria e contribuzione previdenziale.
L’imposta sostitutiva applicata dal datore di lavoro deve essere versata con i codici tributi specificati con la risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E.
Laddove il sostituto d’imposta sia stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, lo stesso sostituto d'imposta dovrà applicare automaticamente l’imposta sostitutiva, talché, in caso contrario, l’applicazione del regime agevolato in commento troverà applicazione previa attestazione scritta del lavoratore dell’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.
Ad ogni modo, nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente all’erogazione delle mance che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in commento potrà direttamente applicare quest’ultima, recuperando le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
NOTA BENE: L’imposta sostitutiva sulle mance non ha un carattere temporale, pertanto, continua ad operare anche nel periodo d’imposta 2024.
Mance: Certificazione Unica e Modello 730/2024
Il nuovo regime delle mance ha chiaramente già trovato spazio nel modello CU 2024 e specificatamente per certificare i seguenti dati:
- punto 651 – reddito del settore turistico utile a determinare la base di calcolo per l’applicazione della soglia del 25%;
- punto 652 – importo delle mance assoggettata ad imposta sostitutiva;
- punto 653 – imposta sostitutiva applicata;
- punto 654 – eventuali imposte non operate per disposizioni eccezionali;
- punto 655 – importo delle mance assoggettate ad imposizione ordinaria.
- punti da 656 a 663, inerente alle mance erogate da altri sostituti d’imposta.
Conseguentemente, tali sono riportati sulla dichiarazione dei redditi Modello 730/2024 al quadro C, sezione VII.
I lavoratori dipendenti del settore turistico-alberghiero o della ristorazione sono obbligati a compilare il rigo C16 (ovvero RC16 nel modello Redditi PF) in quanto, come vedremo, gli importi percepiti a titolo di erogazioni liberali da parte dei clienti incideranno sulla determinazione delle detrazioni da lavoro dipendente spettanti e sulle soglie per l’accesso al trattamento integrativo.
Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà libero di scegliere o modificare la tassazione operata dal sostituto d’imposta sulle mance (normalmente a imposta sostitutiva) chiedendo la tassazione ordinaria ovvero l’imposta sostitutiva nel caso in cui la trattenuta non sia stata operata.
A tal fine, il contribuente potrà confermare o modificare la tassazione operata dal datore di lavoro flaggando al rigo C16 del modello dichiarativo la colonna 5 se le mance sono da assoggettare a tassazione ordinaria ovvero la colonna 6 se le mance sono da assoggettare ad imposta sostitutiva.
Mance: implicazioni su detrazioni e trattamento integrativo
L’importo delle mance, anche laddove assoggettato ad imposta sostitutiva, rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.
L’indicazione, al richiamato rigo C16 delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva, diviene, dunque, obbligatorio per tutti i contribuenti in argomento in quanto tale somma concorrerà per la corretta determinazione, ad esempio, del trattamento integrativo.
È opportuno rammentare che dal 1° gennaio 2022 il trattamento integrativo è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto dei soli redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro.
In tal senso, ai fini della determinazione del reddito complessivo dovrà tenersi conto anche:
- del reddito in misura intera per cui si è fruito dell’agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i c.d. impatriati;
- dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti;
- delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.
In caso di superamento della soglia di 15.000 euro, e sino all’importo massimo di 28.000 euro, è comunque possibile che il contribuente possa accedere al trattamento integrativo nella misura pari alla differenza tra la somma delle diverse detrazioni spettanti in sede di dichiarazione e l’imposta lorda, seppur nel limite di 1.200 euro.
Parimenti, l’importo delle mance dovrà essere considerato ai fini della determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente o delle detrazioni per familiari a carico.
Diversamente, si noti che il comma 59, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui afferma che le mance concorrono ai fini dei requisiti reddituali per l’accesso a deduzioni, detrazioni o benefici a qualunque titolo, anche di natura non tributaria, “limita” l’applicabilità ai soli casi in cui tali diminuzioni d’imposta siano in favore del lavoratore.
Conseguentemente, così come parrebbe evincersi anche dalle istruzioni del modello Redditi PF e del modello 730/2024, le mance eventualmente percepite dal familiare non concorrono al reddito “complessivo” utile a considerare o meno il familiare fiscalmente a carico.
NOTA BENE: Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel periodo d’imposta abbiano posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero i figli di età non superiore a 24 anni che nel periodo d’imposta abbiano posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
In particolare, nel limite reddituale di 2.840,51 euro ovvero di 4.000 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico andranno computate anche le somme, non comprese nel reddito complessivo ai fini IRPEF, derivanti:
- da fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- dalla quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Dall’elencazione sopra riportata non sono, infatti, previsti i redditi percepiti a titolo di mance.
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