Mancanza di modello organizzativo? Non basta per la responsabilità ex 231

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Mancanza di modello organizzativo? Non basta per la responsabilità ex 231

Precisazioni della Corte di cassazione in tema di responsabilità amministrativa degli enti nelle ipotesi di infortuni sul lavoro da cui siano derivate lesioni a danno del lavoratore.

Con sentenza n. 18413 del 10 maggio 2022, la Suprema corte ha annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto una Srl responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, D. Lgs. n. 231/2001, per avere - come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa, rimasta ferita alla mano durante l'utilizzo di un macchinario - consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

Reato, quest'ultimo, contestato al legale rappresentante della società e commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'interesse dell'ente, in ragione dell'assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici, acquistate e messe in linea, alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse. 

Nella vicenda in esame, la Corte territoriale non aveva motivato sulla concreta configurabilità di una colpa di organizzazione dell'ente, né ha stabilito se tale elemento avesse avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.

I giudici di merito, di fatto, avevano fondano la responsabilità amministrativa della società solo sulla "accertata mancanza del modello organizzativo" e sul conseguente "risparmio di spesa quale tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione ed attuazione", richiamando, genericamente, ulteriori voci di possibile risparmio di spesa.

Conclusioni, queste, smentite dalla Suprema corte, secondo la quale, di per sé, la mancanza del modello organizzativo non può costituire elemento tipico dell'illecito amministrativo imputabile all'ente, per la cui sussistenza occorre invece fornire positiva dimostrazione della sussistenza di una "colpa di organizzazione" della persona giuridica. 

Nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito, ossia, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa - presupposto dell'illecito amministrativo - rilevano se è riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01

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