Malati oncologici e invalidi: novità per permessi, congedi e smart working

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Malati oncologici e invalidi: novità per permessi, congedi e smart working

Si ampliano le tutele per i malati oncologici e per i lavoratori affetti da malattie invalidanti e croniche.

Sancito il diritto all’oblio oncologico, si apprestano ora a fare ingresso nell’ordinamento giuridico nuove norme in materia di conservazione del posto di lavoro e per il riconoscimento di permessi retribuiti per esami e cure mediche nonchè nuove agevolazioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Le novità arrivano dal Parlamento, più specificatamente dalla Camera dei deputati, dove più proposte di legge presentate nel corso della precedente legislatura hanno trovato la loro ultima definizione in un testo unificato composto da 5 articoli, elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione Lavoro, nella seduta del 10 gennaio 2024, quale testo base.

Il provvedimento, modificato in sede referente con l’approvazione di una proposta emendativa, è stato licenziato il 24 gennaio 2024 per essere discusso in Assemblea a partire dal 29 gennaio 2024.

L’intento del legislatore è colmare le lacune esistenti introducendo nuove e specifiche tutele in grado di assicurare l’equilibrio tra vita e lavoro, fondamentale al benessere dei lavoratori oncologici.

Analizziamo le novità in arrivo per lavoratori dipendenti, datori di lavoro, privati e pubblici e lavoratori autonomi.

Congedi e conservazione del posto di lavoro

Il testo unificato riconosce in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate (queste ultime) con decreto del Ministro della salute, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Le malattie sono certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore e individuate, limitatamente a quelle invalidanti o croniche anche rare, con apposito decreto del Ministro della salute.

Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il nuovo congedo:

  • è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici;
  • deve essere fruito decorrere dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata spettanti a qualunque titolo al dipendente;
  • non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

ATTENZIONE: Sono fatti salvi i trattamenti di maggiore favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di categoria o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Smart working, cambio di mansione e congedo per cure

Decorso il periodo di congedo spettante il lavoratore dipendente può far valere il diritto allo svolgimento, in via prioritaria e ove possibile, della propria attività lavorativa in smart working

Inoltre i lavoratori dipendenti malati oncologici, durante il periodo in cui si sottopongono alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia (follow up), possono richiedere un cambio di mansione più adatto al con il proprio stato fisico, se compatibile e in accordo con il datore di lavoro e in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia.

Per le stesse malattie (oncologiche e malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate con decreto) viene poi elevata (da 30 giorni) a 45 giorni la durata massima del congedo per cure previsto dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs. n. 119/2011 e fruibile ogni anno, anche in maniera frazionata.

Tutele per il lavoratore autonomo

Previste tutele anche per il lavoratore autonomo affetto dalle stesse malattie.

Il testo unificato all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati riconosce loro la possibilità di sospendere l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo degli attuali 150 giorni previsti dall'articolo 14 della legge n. 81/2017.

Permessi di lavoro

Ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate con decreto spettano, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, permessi retribuiti per ulteriori 10 ore annue per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Tali permessi sono concessi dal datore di lavoro su prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata

Il datore di lavoro privati può chiedere il rimborso degli oneri sostenuti all’INPS; le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale.

Durante il follow up i lavoratori possono chiedere di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, se compatibile.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Integrazione delle commissioni mediche

Modificando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si prevede che le Commissioni mediche della ASL chiamate ad accertare lo stato di invalidità o handicap, nei casi in cui gli accertamenti riguardano soggetti affetti da patologie oncologiche, siano integrate da un oncologo specializzato nella patologia tumorale di cui è affetto il soggetto esaminato e da uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici.

Operatività delle disposizioni

Le nuove norme su congedo e permessi si applicano:

  • a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento per le malattie oncologiche;
  • previa individuazione con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla loro fruizione per le malattie invalidanti o croniche, anche rare.

Relativamente ai permessi, le nuove disposizioni sono attuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che individua in particolare gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione e le modalità di controllo e revoca dei benefìci irregolarmente fruiti.

Tutti i decreti sono adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

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