Lo sconto segue l’affittuario

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Con la risoluzione n. 424/E del 5 novembre 2008, le Entrate asseriscono che l’affittuario subentra nelle posizioni fiscali del concedente in relazione alle attività e passività trasferite. Il caso riguarda un contratto d’affitto di azienda nel quale viene previsto il passaggio all’affittuario di tutti gli elementi aziendali, compresi i crediti e rimanenze di magazzino, al netto delle correlate svalutazioni contabili. Quest’ultime consistono in passività iscritte dalla concedente in anni precedenti a fronte di accantonamenti di importo superiore a quello ammesso dalla normativa fiscale (c.d. fondi tassati). Il dubbio riguarda il corretto regime fiscale da attribuire a questi fondi tassati, una volta che essi vengono presi in carico dalla società affittuaria. L’istante ritiene che questi elementi devono essere considerati come se essi fossero stati ceduti. L’Agenzia, invece, ritiene che, civilisticamente, il contratto comporta il subentro dell’affittuario nella titolarità dei rapporti giuridici e dei relativi valori patrimoniali dell’azienda affittata. Di conseguenza, anche dal punto di vista fiscale, l’affittuario si sostituisce alle posizioni del concedente riferibili agli elementi patrimoniali trasferiti, i cui valori fiscali vengono assunti nello stesso importo che era in essere in capo a quest’ultimo. Pertanto, spetterà all’affittuario, e non al concedente, in caso di realizzo di perdite sui crediti trasferiti, la deduzione dell’onere e le variazioni in diminuzione a fronte dell’utilizzo del fondo tassato.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 45 – Affitto d’azienda, valori in linea - Liburdi

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