Lo scambio terreni-oneri resta soggetto a prelievo

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La cessione ad un Comune di un’area a scomputo degli oneri di urbanizzazione è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva solo se essa è destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel caso contrario, la cessione va assoggettata all’Imposta in base al valore normale, dato che si tratta di operazioni di permuta. La precisazione giunge dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 140 del 4 giugno 2009, che riguarda la portata della disposizione contenuta nell’articolo 51 della legge n. 342/2000, che dichiara non rilevante ai fini dell’Iva, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazioni.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Cessione aree, Iva a due vie – Ricca

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