L’indennità agenti si deduce per competenza

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L’articolo 1751 del Codice civile – come sostituito dal decreto legislativo 303/1991 in esecuzione della direttiva 86/653/CEE – non dà spazio alla discriminazione tra indennità per scioglimento del contratto di agenzia e indennità suppletiva di clientela. Ne deriva che anche il regime tributario debba essere il medesimo. Per cui – sentenzia la Cassazione nella pronuncia 13506 del 2009 – la deducibilità dell’accantonamento operato dalle imprese per l’indennità suppletiva di clientela a favore degli agenti si ha per competenza, non per cassa. Questo orientamento giurisprudenziale pone come linea di demarcazione, a partire dalla quale la deduzione “per competenza” non sarebbe contestabile, l’anno 1993, a decorre dal quale è applicabile la direttiva sopraccitata.
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