Limiti dimensionali in Processo amministrativo
Pubblicato il 23 dicembre 2016
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E’ stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, il testo del decreto che disciplina i criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli atti difensivi nel processo amministrativo.
Il decreto in oggetto, n. 167 del 22 dicembre 2016, è volto all’attuazione delle riforme contenute nel Decreto legge n. 168/2016, e, specificamente, del nuovo articolo 13-ter dell’allegato II del Decreto legislativo n. 104/2010.
Si rammenta, sul punto, la novità della previsione di misure volte ad assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti delle parti nel contenzioso di tipo amministrativo.
Criteri redazione atti
Tra i criteri di redazione degli atti di parte indicati nel testo, viene previsto che gli stessi:
- rechino in maniera chiara l’esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate;
- rechino in distinti paragrafi le eccezioni di rito, di merito e le richieste di rinvio, istruttorie e processuali;
- contengano i motivi e le specifiche domande in paragrafi numerati e con titolo;
- evitino, se non necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento impugnato;
- rechino, in modo chiaro, l’eventuale istanza di oscuramento dei dati personali e altre istanze al giudice;
- rechino una impaginazione che consenta di inserire la parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali;
- contengano collegamenti ipertestuali ai documenti o agli atti menzionati, se soggetti al processo amministrativo telematico;
- rechino un sommario qualora eccedano i limiti dimensionali ordinari.
Limiti dimensionali e deroghe
Di seguito vengono fissati gli specifici limiti dimensionali:
- nei riti aventi ad oggetto l’accesso, il silenzio, il decreto ingiuntivo, elettorali di cui all’articolo 129 del Codice del processo amministrativo, di ottemperanza su decisioni rese in tali riti e ogni altro rito speciale, la dimensione degli atti va contenuta nei 30mila caratteri (circa 15 pagine nel formato specificamente indicato);
- nel rito ordinario, abbreviato comune, appalti, elettorale di cui all’articolo 130 C.p.a. e seguenti, ottemperanza su decisioni rese in tali riti, la dimensione è di 70mila caratteri (circa 35 pagine);
- la memoria di costituzione unica per un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, contro un atto plurimo, non potrà eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due.
Specifici limiti dimensionali sono poi previsti per l’autonoma domanda di misure cautelati e per le memorie di replica (massimo di 10mila o 20mila caratteri, a seconda dei riti).
Dai limiti dimensionali sono tuttavia escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto, specificamente segnalate all’articolo 4 del decreto.
Disciplinate, quindi, le deroghe ai citati limiti, il procedimento di autorizzazione per ottenere il superamento degli stessi, nonché le specifiche tecniche del provvedimento.
Il testo del decreto resta in attesa della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e diverrà applicabile, sulla base della disciplina transitoria ivi indicata, per le controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo.
- eDotto.com - Punto&Lex del 20 ottobre 2016 - Contenzioso in cassazione Testo convertito- Pergolari
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