Licenziamento individuale: abrogazione del Jobs Act e più tutele

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Licenziamento individuale: abrogazione del Jobs Act e più tutele

Prosegue alla Camera dei deputati l'iter del disegno di legge di Bilancio 2023.

Il provvedimento A.C. 643-bis "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" è stato assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro, in sede referente, il 1° dicembre 2022.

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati presentati, dalle diverse forze politiche, numerosi emendamenti al testo.

Tra gli emendamenti non ritenuti inammissibili sono state “segnalate” circa 200 proposte emendative della maggioranza e altre 250 proposte provenienti dall'opposizione. Rientra tra queste ultime una proposta di modifica della disciplina dei licenziamenti.

Vediamo cosa prevede.

Licenziamento individuale: abrogazione del Jobs Act

L'emendamento firmato da Orlando, Boldrini, Cuperlo, Zingaretti e altri esponenti dell'opposizione propone di modificare la disciplina dei licenziamenti con la finalità di rafforzare le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

Il primo intervento proposto prevede la totale abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, cd. Jobs Act, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Si ricorda che il decreto legislativo citato introduce una disciplina del regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015.

In particolare, per tali lavoratori:

1) in caso di illegittimo licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (cd licenziamento disciplinare), la cd. tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) si applica solo nelle ipotesi in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento) e il datore di lavoro è condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria che non può essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Negli altri casi in cui non è applicabile la tutela reale, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità al lavoratore crescente con l'anzianità di servizio, da minimo 6 a massimo 36 mensilità (tutela obbligatoria);

2) in caso di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cd licenziamento economico) non è prevista la tutela reale e il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità al lavoratore crescente con l'anzianità di servizio, da minimo 6 a massimo 36 mensilità (tutela obbligatoria).

NOTA BENE: Le disposizioni del Jobs Act si applicano:

  • al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo;
  • al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di 15 dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di 5 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti;
  • in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di 60 dipendenti.
L'abrogazione del Jobs Act amplierebbe di fatto l'ambito di applicazione della tutela reale di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Licenziamento individuale: altre modifiche alla disciplina

L'emendamento in commento, inoltre, sostituisce interamente l'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, in particolare, sulla tutela obbligatoria nelle imprese fino a 15 dipendenti.

Il nuovo articolo proposto dall'opposizione va nella direzione di rafforzare la tutela risarcitoria a favore del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

Si prevede infatti, per i licenziamenti comunicati dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, che quando risulti accertato che:

  • il licenziamento sia stato intimato in violazione del requisito di motivazione (articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604) ovvero dei vincoli procedurali di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
  • non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo o il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

In entrambi i casi, le indennità sono determinate dal giudice in base all'anzianità del lavoratore, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Dall'indennità va poi dedotta la eventuale somma percepita dal lavoratore, nel periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza del giudice, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.

La revoca del licenziamento effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento comporta il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. In tale ipotesi, non si applicano le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo.

Iter del Ddl di Bilancio 2023: prossimi step

Le votazioni sugli emendamenti sono calendarizzate a decorrere dal prossimo 15 dicembre e proseguiranno per circa una settimana.

Il testo approderà in Aula per essere approvato entro il 23 dicembre 2022 e passare successivamente al Senato.

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