Licenziamento da escludere se il controllo a distanza è senza autorizzazione

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Licenziamento da escludere se il controllo a distanza è senza autorizzazione

Sono inutilizzabili, ai fini del licenziamento, le risultanze derivanti da controllo automatico a distanza del lavoratore non concordate né autorizzate, e finalizzate al controllo della prestazione lavorativa.

E' sulla scorta di tale assunto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 25645 del 1° settembre 2023, ha respinto il ricorso di una Spa contro la decisione di merito, confermativa dell'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato ad un proprio dipendente.

A quest'ultimo era stato contestato di avere effettuato la timbratura di ingresso in azienda, registrata da un macchinario segnatempo, in luogo di una sua collega assente e giunta in orario successivo.

La Corte d'appello, decidendo in sede di rinvio, aveva ritenuto che, nella specie, l’utilizzo di apparecchiature automatiche intese al controllo a distanza della prestazione lavorativa fosse illegittimo ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2015).

Da quanto emerso, infatti, l'uso di tale strumentazione - vale a dire dei badge predisposti dalla datrice di lavoro - non era concordato né autorizzato.

Non si trattava, inoltre, di controlli ammissibili in quanto predisposti esclusivamente per tutelare il patrimonio aziendale o per evitare comportamenti illeciti qualora ne sussista un fondato sospetto (cosiddetti "controlli difensivi").

Badge in assenza di autorizzazione? Dati acquisiti inutilizzabili 

Conclusioni, queste, ritenute corrette dal Collegio di legittimità, per il quale la Corte territoriale, con accertamento di fatto a lei riservato, aveva verificato che i dati acquisiti per il tramite dei sistemi di rilevazione delle entrate e delle uscite non erano utilizzabili e che non vi erano altre evidenze per ritenere provata la condotta contestata, che restava, pertanto, indimostrata.

I giudici di merito, infatti, tenendo conto delle ragioni dell’originario annullamento della sentenza e sulla base dei principi dettati dalla giurisprudenza in tema di controlli a distanza dei lavoratori, avevano accertato che le acquisizioni dei dati tramite il badge elettronico erano illegittime, in quanto non concordate né autorizzate, oltreché finalizzate al controllo della prestazione lavorativa.

Ne discendeva l'inutilizzabilità delle relative risultanze ai fini del licenziamento del lavoratore.

Senza contare che le residue risultanze istruttorie non fornivano alcuna prova del comportamento posto alla base del recesso.

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