Libertà di partita Iva per l’operatore Ue identificato in Italia

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Con il documento di prassi n. 447/E del 19 novembre 2008, l’Amministrazione finanziaria conferma quanto già detto in precedenza riguardo alla corretta applicazione delle regole Iva in presenza di un operatore Ue identificato in Italia, che non deve necessariamente utilizzare la posizione Iva italiana per tutte le operazioni che sono effettuate nel nostro Paese. Occorre, dunque, distinguere il caso in cui le prestazioni di servizi effettuate in Italia danno luogo a delle cessioni intracomunitarie da quello in cui si tratta di operazioni territorialmente rilevanti per cui saranno assoggettate a Iva utilizzando il numero identificativo italiano. Il caso concreto trae origine da un operatore comunitario identificato in Italia, che acquista direttamente sul nostro mercato alcune prestazioni di servizi, non connesse alla lavorazione e al trasporto dei beni, che possono essere assoggettate ad Imposta sul valore aggiunto utilizzando il numero identificativo italiano, poiché si tratta di prestazioni territorialmente rilevanti. Allo stesso modo, il Fisco riconosce che nel caso di lavorazioni a lui rese nel territorio italiano, il soggetto non residente può utilizzare la partita Iva comunitaria se i beni sono destinati all’estero, dando luogo ad una cessione intracomunitaria.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Non residenti con Iva variabile - Ricca

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