Legge di Bilancio 2024: esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza
Pubblicato il 20 dicembre 2023
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Al via, dal 20 dicembre 2023, la discussione, in Aula, al Senato, del disegno di legge di Bilancio 2024.
Il Governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia il 22 dicembre 2023 a cui seguirà il voto finale sul provvedimento.
Il ddl, nel testo emendato e approvato dalla Commissione Bilancio, passerà poi alla Camera.
Tra le novità è importante annoverare, sia per il loro impatto sociale sia per le opportunità in termini di occupazione, le misure contenute nell’articolo 39 del disegno di legge di Bilancio 2024 per le donne vittime di violenza e per le imprese che le assumono.
Reddito di libertà per le donne vittime di violenza
Il reddito di libertà è un contributo economico riconosciuto alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.
Introdotto dal decreto Rilancio (art. 105-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il contributo mira a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Ad esso sono state destinate, con il decreto Rilancio, le risorse del neo istituito “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, per un importo pari a 3 milioni di euro, per l’anno 2020, ad incremento del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006).
Con D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 si è provveduto alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse stanziate e stabilita la misura massima del contributo economico, pari a 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi.
Il disegno di legge di Bilancio 2024, con l’obiettivo di elevare la misura del reddito di libertà, incrementa, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 il Fondo, lasciando a uno o più decreti dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di definirne i criteri di ripartizione.
Nuovo incentivo all’assunzione per il triennio 2024-2026
Per le donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, il decreto Ristori (articolo 12, comma 16-bis) aveva disposto l’estensione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 220), previsto in favore delle cooperative sociali limitatamente alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018 (decreto interministeriale 11 maggio 2018, circolare INPS n. 133 del 10 settembre 2021), alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
Ora il disegno di legge di Bilancio 2024 (articolo 39), nel testo novellato, introduce un nuovo incentivo all’assunzione, triennale e diretto ad una platea di beneficiari più ampia.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Beneficiari e assunzioni agevolate
Del nuovo incentivo contributivo all’assunzione beneficiano i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.
Sono agevolate le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, e le trasformazioni a tempo indeterminato.
Misura dell’incentivo
Per l’assunzione (a tempo indeterminato o a tempo determinato) e per la stabilizzazione del rapporto di lavoro è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali:
- nella misura del 100%,
- nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Sono dovuti invece i premi e i contributi INAIL
NOTA BENE: L’incentivo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023.
Durata
La durata dell’esonero contributivo varia in base alla tipologia di assunzione e secondo il seguente decalage:
- 24 mesi dalla data dell’assunzione se la stessa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 12 mesi dalla data dell’assunzione se è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione a termine.
Limiti di spesa
L’esonero contributivo spetta nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, 4 milioni di euro per l’anno 2025, 3,8 milioni di euro per l’anno 2026, 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l’anno 2028.
All’INPS spetta il monitoraggio delle minori entrate contributive e la gestione delle domande.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
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