Legge di Bilancio 2022, curva più armonica per i soggetti IRPEF

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Legge di Bilancio 2022, curva più armonica per i soggetti IRPEF

Con la legge di Bilancio 2022, il Governo ha inteso armonizzare la curva del cuneo fiscale tra i percettori di redditi da lavoro dipendente ed assimilati, modificando gli scaglioni IRPEF e le rispettive aliquote, riprogrammando le detrazioni da lavoro dipendente, rimodulando il sistema di attribuzione del trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”) e abrogando l’ulteriore detrazione fiscale prevista dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Le nuove disposizioni previste dai commi 2 e 3, legge 30 dicembre 2021, n. 234, tenteranno, unitamente al temporaneo (1° gennaio – 31 dicembre 2022) esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile annua pari ad euro 34.996,00 (art. 1, comma 121), di ridurre il cuneo fiscale in busta paga dei lavoratori dipendenti.

Naturalmente, le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2022.

I nuovi parametri per il calcolo dell’IRPEF lorda

Il novellato articolo 11, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha previsto la modifica degli scaglioni IRPEF, confermando integralmente il primo scaglione (23% fino a 15.000 euro), riducendo le successive due aliquote dal 27% al 25% e dal 38% al 35%, rettificandone, solo per il secondo, le soglie di accesso che vanno applicate da 28.000 a 50.000, ed eliminando lo scaglione del 41% assoggettando tutti i redditi superiori a 50.000 all’aliquota massima del 43%.

Di seguito la tabella riepilogativa delle modifiche operate in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche dall’art. 1, comma 2, della legge di Bilancio 2022:

Aliquote IRPEF fino al 31/12/2021

Aliquote IRPEF dal 01/01/2022

Fino a 15.000 euro

23%

Fino a 15.000 euro

23%

Da 15.000,01 a euro 28.000

27%

Da 15.000,01 a euro 28.000

25%

Da 28.000,01 a euro 55.000

38%

Da 28.000,01 a euro 50.000

35%

Da 55.000,01 a euro 75.000

41%

Oltre 50.000 euro

43%

Oltre 75.000 euro

43%

Al fine di conoscere il vero impatto della rivisitazione dell’imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, sarà necessario tenere a mente le ulteriori due modifiche citate in premessa: la modifica delle detrazioni fiscali sui redditi da lavoro dipendente e le nuove disposizioni in materia di trattamento integrativo.

Le nuove detrazioni da lavoro dipendente

Dal periodo d’imposta 2022, le detrazioni riferite ai redditi di lavoro dipendente e assimilati avverranno secondo le nuove disposizioni varate dalla norma in commento.

Si fa, dunque, specifico riferimento ai percettori di:

  • redditi di lavoro dipendente previsti dall’art. 49, TUIR, ad esclusione dei percettori di redditi previsti dal comma 2, lett. a) (c.d. redditi di pensione);
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, TUIR, lettere
    • a) redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
    • b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
    • c) somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
    • c-bis) somme e valori corrisposti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ovvero quelli percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
    • d) remunerazioni dei sacerdoti;
    • h-bis) prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;
    • l) compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

La norma riscrive interamente le disposizioni di cui all’art. 13, TUIR, prevedendo le seguenti detrazioni di lavoro dipendente per il periodo d’imposta 2022:

Redditi

Detrazioni lav. dipend. 2021

Detrazioni lav. dipend. 2022

Reddito complessivo fino a 8.000 euro

1880 euro.

La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. 

1880 euro.

La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro

978 + 902 x ((28.000 – reddito) / 20.000)

Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro

1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000)

Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro

978 x ((55.000 – reddito) / 27.000)

1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000)

Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro

Nessuna detrazione

Reddito complessivo superiore a 55.000 euro

Nessuna detrazione

 La novella introduce, altresì, il comma 1.1, all’art. 13 del TUIR, prevendendo un’ulteriore detrazione di euro 65,00 se il reddito complessivo è superiore ad euro 25.000 ma non ad euro 35.000.

Modifiche al trattamento integrativo e ulteriore detrazione

La stasi delle regole sul riconoscimento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione d’imposta previste dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è durata davvero poco.

Il comma 3, art. 1, della legge di Bilancio 2022, riscrive le regole sul bonus 100 euro, abbattendo la soglia del limite reddituale di spettanza da 28.000 euro a 15.000 euro.

Altresì, il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto anche ai percettori dei redditi in trattazione superiori a 15.000 euro ma non a 28.000, a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate, sia di ammontare superiore all’imposta lorda:

  • detrazioni per carichi familiari, art. 12, TUIR;
  • detrazioni di lavoro dipendente (o altre detrazioni), art. 13, comma 1, TUIR;
  • detrazioni per oneri, art. 15, comma 1, lett. a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari ed immobiliari per acquisto prima casa) e comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche), TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. c), (detrazioni su spese mediche) e 16-bis, TUIR (detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica);
  • detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, laddove la somma delle detrazioni spettanti sopraelencate sia di importo superiore all’Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo sarà riconosciuto al contribuente il trattamento integrativo per un ammontare non superiore ad euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma lorda delle suddette detrazioni e l’imposta lorda.

Abrogate, invece, le disposizioni relative all’ulteriore detrazione di cui all’art. 2, decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, dedicate ai percettori di reddito tra i 28.001 ed i 40.000 euro.

Esonero contributivo della quota a carico dipendente

Per il solo anno 2022 (1° gennaio – 31 dicembre) contribuirà alla riduzione del cuneo fiscale l’esonero previsto dall’art. 1, comma 121, riconosciuto ai lavoratori dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, pari a 0,8 punti percentuali della quota a loro carico dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il tenore letterale della norma, però, non appare particolarmente chiaro. Invero secondo il dettato legislativo l’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Il quadro della riduzione del cuneo

Di seguito il prospetto della riduzione dell’imposizione fiscale che raffronta la situazione ante e post periodo d’imposta 2022, relativamente agli argomenti trattati:

 

Quadro Normativo

- LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (L. DI BILANCIO 2022)

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