Le somme dello stato avanzamento lavori costituiscono rimanenze per chi fa i lavori

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Con la risoluzione n. 260 del 22 ottobre 2009, l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello in merito al trattamento fiscale dei corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di stati di avanzamento lavori (Sal) in caso di opere ultrannuali. In particolare delle “ritenute a garanzia”.

È spiegato che, relativamente alle imposte dirette, il contratto di appalto è considerato una prestazione di servizi con la conseguenza che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”. Tali corrispettivi per lo stato avanzamento lavori, dunque, sono deducibili solo a collaudo positivo avvenuto da parte del committente. Il criterio vale sia per le somme erogate sia per quelle trattenute per l’eventuale risarcimento del danno in caso di inesatto adempimento del contratto, ovvero il pagamento delle spettanze contributive dei dipendenti delle società esecutrici delle opere in caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro.

È evidenziato, inoltre, che le somme provvisoriamente liquidate assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito per l'esecutore dei lavori (appaltatore o subappaltatore), in quanto concorrono alla valutazione delle rimanenze, non potendo essere considerati meri acconti, ossia anticipi del committente in conto lavori da eseguire.
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