Le presunzioni previste dalle norme tributarie hanno meno peso in sede penale

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La presunzione secondo la quale i prelevamenti bancari, ove non ne sia indicato il soggetto beneficiario, e gli importi riscossi, vengono considerati come ricavi o compensi ai sensi dell'articolo 32, primo comma n. 2), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, non costituisce piena prova ai fini dell'accertamento dei reati tributari. Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie in materia di accertamento, infatti, consistono, in sede penale, esclusivamente in dati di fatto, oggetto di libera valutazione da parte giudice, che devono essere suffragati da altri elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa; le stesse, per contro, non possono integrare, di per sé, una fonte di prova della commissione del reato.

E' quanto affermato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n.7078 depositata il 13 febbraio 2013 con cui è stato accolto il ricorso presentato da un professionista avverso la decisione di merito che aveva confermato la confisca disposta sui suoi conti correnti nel contesto
di un'inchiesta per dichiarazione infedele. 

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