Le nuove disposizioni Iva comunitarie trovano applicazione dal 1° luglio 2011
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 29 giugno 2011
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Il 1° luglio 2011 (venerdì), entrerà in vigore il Regolamento di Esecuzione n. 282/2011, che aggiorna il precedente Regolamento n. 1777/2005 e reca disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell’Iva. Scopo del provvedimento è quello di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di Iva da parte dei singoli Paesi UE, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’Imposta sul valore aggiunto.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12 aprile scorso ma, per espressa previsione normativa, trovano attuazione solo a partire dal 1° luglio 2011, senza produrre effetti retroattivi.
In particolare, il nuovo regolamento interviene in materia di:
- soggetti passivi IVA; si evidenzia la necessità di individuare in maniera unitaria la soggettività passiva e vengono previsti gli adempimenti dei soggetti passivi che sono in attesa di attribuzione del numero di identificazione Iva. La conoscenza dell’identificativo Iva del cliente è indispensabile per individuare la corretta regola di tassazione dei servizi;
- tassazione delle prestazioni di servizi; la partecipazione a conferenze e seminari e in generale l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive scientifiche, è soggetta - a partire dal 1° gennaio 2011 - a tassazione nel luogo di svolgimento delle stesse;
- stabili organizzazioni; la semplice identificazione ai fini Iva non è sufficiente a configurare come tali un’organizzazione. La stabile organizzazione viene individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, che sia caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.
- Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, p. 33 - Determinante l'identificativo - Portale
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