Il nuovo regime opzionale per chi si trasferisce in Italia

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Il nuovo regime opzionale per chi si trasferisce in Italia

Le novità per le persone con grossi patrimoni che si trasferiscono in Italia

La Legge di bilancio 2017, ha inserito nel TUIR il nuovo articolo 24-bis, ovvero una disposizione che intende favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ad alto potenziale di reddito da parte di soggetti non residenti. È previsto, in alternativa al regime ordinario, un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche con alti patrimoni, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, purché non siano già state residenti in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Il nuovo regime consente di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all’estero esteso anche ai familiari.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 47060 dell’8 marzo 2017, ha definito le modalità applicative del nuovo regime, ed ha approvato inoltre il modello di check-list da allegare all’istanza di interpello prevista per l’adesione.

Il nuovo regime opzionale

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime speciale opzionale a favore delle persone fisiche con alti patrimoni che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano state già residenti in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. I suddetti contribuenti possono scegliere di assoggettare i redditi prodotti all'estero a un'imposta sostituiva dell'Irpef, la norma consente inoltre loro di estendere il regime ai familiari.

L'imposta sostitutiva è pari a 100mila euro all'anno per chi esercita l'opzione e a 25mila euro, per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti del regime.

Il provvedimento dell’8 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate, previsto dalla stessa legge di bilancio, definisce le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione.

La presentazione dell’opzione

I contribuenti, in possesso dei requisiti indicati all’articolo 24-bis del Tuir, possono optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza in Italia o in quello successivo.

Per l’adesione è necessaria una risposta favorevole ad una specifica istanza di interpello indirizzata alla Direzione Centrale Accertamento delle Entrate, che può essere consegnata “a mano”, o tramite raccomandata A/R, ovvero in via telematica, utilizzando la casella di posta elettronica certificata dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it.

I non residenti senza domiciliatario in Italia possono inviare l'interpello alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

In merito è importante notare come il provvedimento dell’Agenzia sembrerebbe derogare quanto indicato dall’articolo 24-bis comma 3, dove viene previsto che l’opzione deve essere esercitata una volta ottenuto il parere favorevole ad una specifica istanza di interpello, il provvedimento in particolare fa riferimento alla facoltà di presentare l’istanza di interpello.

E’ comunque chiaro che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed essendo come primo periodo d’imposta interessato il 2017, il primo modello ad essere adeguato per recepire le informazioni necessarie all’opzione sarà il modello Redditi (Ex Unico) 2018.

L’indicazione nell’istanza di interpello

Nell’istanza di interpello il neo (o aspirante) residente dovrà indicare:

  • i dati anagrafici ed il codice fiscale (se già attribuito) e l’indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva;
  • la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime, compilando l’apposita check-list e presentando eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

L'opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora risposto all'istanza di interpello, e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca o di decadenza.

L'eventuale lista degli stati per i quali il contribuente intende non applicare l'imposta sostitutiva può essere rettificata nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella in cui si è espressa l'opzione.

Osserva

Al regime possono accedere anche soggetti residenti in stati considerati black list (articolo 2, comma 2 bis Tuir). In questo caso la presentazione dell’interpello potrebbe essere maggiormente utile stante l’operatività dell’inversione dell’onere della prova della residenza estera sul contribuente.

Opzione anche per i familiari

Il regime speciale può essere esteso anche ad uno o più familiari di cui all’articolo 433 del cod. civ. che sono in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

L’opzione si perfeziona con una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia, ovvero nella dichiarazione riferita all’anno successivo a quello del trasferimento.

L'estensione implica, dunque, anche la presentazione di un'istanza di interpello, che indichi i dati e le informazioni relative al familiare che usufruisce del regime speciale.

L’istanza deve essere sottoscritta sia da chi esercita l'opzione, sia dal familiare che deve manifestare l'intenzione di usufruire dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta di efficacia dell'estensione.

Validità dell’opzione

Gli effetti del regime dell’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano in ogni caso dopo 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

Il contribuente, o il familiare, può comunque revocare l'opzione nella dichiarazione dell'anno successivo a quello di prima applicazione, in tal caso, se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, può presentare una apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.

In merito alla decadenza dal regime, il provvedimento precisa che tale eventualità si manifesta in caso di:

  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data di versamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il pagamento;
  • trasferimento della residenza fiscale in altro Stato;

Tale regola vale anche per i familiari a cui è stata estesa l'agevolazione.

La cessazione degli effetti, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione non precludono a ciascuno dei familiari a cui è estesa di esercitare un’opzione autonoma con efficacia per i periodi d’imposta residui fino a un totale di quindici periodi d’imposta, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari.

Ciascun familiare, che esercita un’opzione autonoma, può estenderne gli effetti ai suoi familiari, ma questi ultimi non possono godere del regime per più di quindici periodi d’imposta complessivi, computando le annualità in cui hanno già fruito del regime per effetto dell’estensione dell’opzione di altro soggetto.

Il versamento

L’importo della sostitutiva da versare (in un'unica soluzione) è pari a centomila euro, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, il versamento va effettuato entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Ciascun familiare al quale si estende il regime l’imposta sostitutiva dovrà versare l’importo di venticinquemila euro, sempre in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime medesimo, ed entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Il codice tributo da indicare per il versamento che dovrà essere effettuato con il modello F24 sarà indicato con una successiva risoluzione.

Osserva

Dopo la pubblicazione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha ulteriormente precisato che i soggetti che voglio trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all’opzione prevista dall’art 24-bis del TUIR, pagheranno un’imposta di 100mila euro esclusivamente sui redditi prodotti all’estero. Per i redditi prodotti in Italia dai suddetti neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.

Compilazione della Check-List

All’istanza di interpello dovrà essere allegata una apposita check-list, approvata con il provvedimento dell’8 marzo, compilata e corredata con la relativa documentazione di supporto, se ritenuta rilevante.

La check-list è necessaria per il riscontro della sussistenza degli elementi per accedere al regime e può essere anche utilizzata per una autovalutazione da parte del contribuente che vuole accedere al regime.

La stessa è funzionale alla individuazione dell’onere probatorio che grava sul contribuente in sede di presentazione dell’istanza di interpello, che risulta graduato in ragione del diverso livello di collegamento con il territorio italiano che si riscontra sulla base delle risposte che emergono dalla check-list.

Nella check-list vi sono quattro sezioni:

  • la prima sezione è dedicata ai dati anagrafici;
  • la seconda sezione contiene i dati generali relativi alla cittadinanza e alla residenza attuale e pregressa;
  • la terza sezione è dedicata all’attestazione del presupposto dell’assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione;
  • la quarta sezione riguarda l’ipotesi in cui il contribuente estenda l’opzione ai propri familiari di cui all’articolo 433 del codice civile.

Le prime tre sezioni devono essere sempre compilate, la quarta invece va compilata solo nel caso in cui il contribuente opti per l’estensione ai familiari degli effetti dell’opzione per il regime.

Documentazione da allegare all’istanza di interpello

Nell’istanza di interpello, oltre ad indicare la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime, si dovrà allegare l’eventuale documentazione di supporto.

Nella ipotesi in cui nella check-list sia indicata la presenza di elementi di collegamento con il territorio italiano rilevabili dall’Agenzia delle Entrate tramite il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, il contribuente indica tali elementi e non deve allegare alcuna documentazione.

Se gli elementi di collegamento possono essere riscontrati attraverso la documentazione in possesso di altra amministrazione pubblica italiana, nell’istanza di interpello si dovrà indicare la pubblica amministrazione presso la quale la stessa è detenuta.

Con riferimento alle situazioni che, a seguito delle risposte fornite nella terza sezione, richiedono la presentazione di documentazione da allegare all’istanza di interpello (tipicamente quelle in cui la titolarità dei beni o dei redditi è per interposta persona), per graduare l’onere probatorio all’intensità del collegamento con il territorio dello Stato italiano che può emergere dalla compilazione della check-list, le istruzioni individuano delle situazioni-tipo cui è associato un diverso onere documentale.

Vi è ad esempio il caso:

  • della persona fisica che non è mai stata residente in Italia, non ha legami personali stretti in Italia e ha limitati legami di carattere patrimoniale o reddituale in Italia;
  • del cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente e trasferito in Stati o territori individuati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima categoria vi è il contribuente che non è mai stato residente in Italia e per il quale vi è l’assenza di legami personali in Italia e l’assenza dell’utilizzo effettivo di un immobile ad uso abitativo per più di 90 giorni in ciascun periodo di imposta nei nove dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Tale contribuente potrebbe avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia, di immobili ubicati in Italia e conseguire, anche per interposta persona, redditi di natura fondiaria in Italia, redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti o redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, esclusi i redditi di capitale o diversi che derivano dalla disponibilità di partecipazioni qualificate.

In tal caso, l’istanza di interpello del contribuente può limitarsi a contenere una descrizione sommaria degli elementi di carattere familiare e degli elementi di collegamento con gli Stati o territori nei quali ha radicato la residenza fiscale nei nove periodi di imposta dei dieci anni precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, con facoltà di allegare la relativa documentazione.

La suddetta descrizione sommaria è corredata dalla documentazione comprovante gli elementi patrimoniali e reddituali sopracitati per i quali è emerso un collegamento con l’Italia e non altrimenti risultanti all’amministrazione finanziaria.

Nella seconda situazione rientrano i contribuenti in cui trova applicazione la presunzione relativa di residenza ex art. 2, comma 2-bis del TUIR. In tal caso, nell’istanza di interpello, il contribuente deve indicare e allegare idonea documentazione che sia in grado di fornire la prova del superamento di tale presunzione, per i periodi di imposta nei quali è stato residente in Stati o territori individuati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, tra i nove dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’istanza di interpello è altresì corredata dalla documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione della check-list emerga un collegamento con l’Italia e non altrimenti risultanti all’amministrazione finanziaria.

In una terza ipotesi qualora dalla check-list compilata dai contribuenti emerga la presenza di legami familiari stretti in Italia e/o l’utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta e/o il conseguimento di almeno una tra le seguenti tipologie di redditi: lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, impresa e pensioni, il contribuente è tenuto a descrivere nell’interpello gli elementi personali ed economici di collegamento con lo Stato estero di residenza (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, tali da escludere la residenza ai fini fiscali in Italia.

Quadro Normativo

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 47060 dell’8 marzo 2017

Legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016

D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR)

Decreto Legislativo n.156 del 24 settembre 2015

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