Lavoro sportivo: nuovi chiarimenti su RASD e UNILAV

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Lavoro sportivo: nuovi chiarimenti su RASD e UNILAV

Ancora il lavoro sportivo, e la disciplina conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 che ne riforma in gran parte l’ossatura, al centro delle Faq emanate dal Ministero del lavoro e da quello per lo sport e i giovani il 19 marzo 2024.

Vediamo le principali questioni sottoposte.

UNILAV-SPORT: trasmissione tramite RASD

Viene chiarito che i modelli UNILAV gestiti tramite il RAS sono relativi ai rapporti di lavoro nella forma coordinata e continuativa instaurati con lavoratori tesserati con una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata o un Ente di promozione sportiva, senza che rilevi l’entità del compenso.

Per quanto concerne i volontari, non bisogna fare alcuna comunicazione attraverso il RASD, essendo sufficiente predisporre e far firmare delle lettere di incarico da inserire agli atti del committente.

Il lavoratore co.co.co. che collabori con più ESD e/o organismi sportivi e superi la soglia dei 5.000 euro e/o dei 15.000 euro deve autocertificare ai singoli organismi i superamento di una o di entrambe le soglie, in modo da consentire di calcolare correttamente gli eventuali contributi da versare a carico del soggetto percettore.

NOTA BENE: I contratti di lavoro non vanno caricati nel Registro, ma devono restare agli atti presso il committente, che deve poterli esibire per qualsiasi necessità.

Come si compila il modello UNILAV-SPORT

Nel campo retribuzione/compenso del modello UNILAV-SPORT deve essere riportato l’importo lordo del contratto anche nel caso in cui lo stesso non si esaurisca in un solo anno solare ma si articoli, ad esempio, a cavallo tra due anni.

Ne deriva che, con riferimento a un contratto della durata di 8 mesi con importo di 4.000 euro lordi, deve essere riportato l’importo di 4.000 euro.

Nel caso invece di retribuzione a ore, bisogna inserire l’importo che si presume verrà maturato nell’intera durata contrattuale.

Una volta inviato il modello, il sistema restituisce un codice comunicazione visualizzabile nella lista delle comunicazioni e nella cartella di dettaglio “dati di invio”.

Contributi Inps e Inail

Dopo la sottoscrizione del contratto il lavoratore sportivo deve iscriversi alla Gestione separata Inps; per quanto poi concerne il calcolo dei contributi da versare è presente nel RASD, per i lavoratori sportivi che percepiscono compensi tra i 5.000 e i 15.000 euro, una funzionalità che rende disponibile per i committenti l’importo dei contributi da versare, con possibilità di stampare il relativo modello F24.

Riguardo ai contributi Inail, viene chiarito che ai lavoratori titolari di contratti sportivi co.co.co. si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che comprende i casi di infortunio dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Busta paga

Per i compensi che non superino l’importo di 15.000 euro non è obbligatoria l’emissione della busta paga, e la gestione del LUL può essere assolta all’interno del RASD nel termine del 30 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento.

Attualmente, peraltro, il termine è stato sospeso dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 1/2024, illustrata nel precedente articolo “Collaborazioni sportive: sospesa la presentazione del Libro Unico del Lavoro”, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Nel caso di compensi superiori a 15.000 euro si deve procedere, al momento, nelle forme ordinarie; infatti, l’elaborazione dei cedolini paga per importi superiori ai 15.000 euro necessita della conoscenza di una serie di dati che il RAS non può raccogliere.

Direttori di gara

Per quanto riguarda i direttori di gara che prestano la propria attività nell’ambito di gare professionistiche, nulla cambia a rispetto alla situazione esistente prima del 1° luglio 2023: la tassazione agevolata sui compensi ex art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021 trova dunque applicazione solamente a favore dei direttori di gara che operano nell’area del dilettantismo.

Presunzione di rapporto di lavoro autonomo: come si calcola

Le 24 ore al di sotto delle quali scatta la presunzione di rapporto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co vanno calcolate al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

NOTA BENE: Si tratta di presunzione relativa che, quindi, ammette la prova contraria.

Medici, massaggiatori, custodi, steward e bagnini: sono lavoratori sportivi?

In risposta alla domanda se i medici e i massaggiatori la cui presenza all’evento sportivo è prevista dai regolamenti federali possano stipulare contratti di lavoro sportivo, viene chiarito che tali figure non svolgono attività sportiva ma un’attività collegata alla loro attività professionale.

Pertanto, non possono essere classificati come lavoratori sportivi secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2021.

Per quanto riguarda invece i custodi e gli steward, tali lavoratori rientrano nella categoria degli addetti agli impianti sportivi ma non rientrano in quella dei lavoratori sportivi per cui, se inquadrati come lavoratori subordinati, devono versare i contributi alla gestione Inps ex Enpals.

Infine, con riferimento ai bagnini, la loro attività lavorativa rientra tra quelle di “lavoro sportivo” quando, ad esempio, è parte di una manifestazione agonistica o didattica ma non in altre occasioni (quando, ad esempio, svolga attività di assistenza in vasca a nuoto libero o ad attività fisioterapica o riabilitativa).

Ne consegue che l’inquadramento può essere di lavoratore sportivo se la prestazione è collegata esclusivamente ad attività sportiva svolta in vasca; in caso contrario, deve essere qualificato come lavoratore addetto all’impianto sportivo e non può rientrare nella categoria dei lavoratori sportivi.

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