Collaboratori sportivi: premi assicurativi con l’autoliquidazione?

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Collaboratori sportivi: premi assicurativi con l’autoliquidazione?

Pubblicate sul sito del Dipartimento dello Sport, sezione Sport e Salute, le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti da parte dei datori di lavoro del comparto dilettantistico e degli intermediari delegati ex L. 12/1979, attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei collaboratori sportivi da parte degli enti sportivi dilettantistici (ESD) e degli Organismi sportivi.

ATTENZIONE: La guida del Dipartimento dello Sport sarà oggetto di aggiornamento a seguito degli esiti delle interlocuzioni in corso tra le Amministrazioni interessate per l'applicazione delle novità introdotte dal decreto correttivo-bis (decreto legislativo del 19 agosto 2023, n.120) . Al riguardo è opportuno segnalare che il decreto correttivo bis è entrato in vigore il 5 settembre 2023, laddove la riforma del lavoro sportivo dispiega i suoi effetti dal 1° luglio 2023.


Scarica la Guida pratica di Edotto Lavoro sportivo: cosa cambia con la riforma

A quali rapporti di lavoro si applica la guida

Le istruzioni fornite nella guida si applicano esclusivamente agli enti sportivi dilettantistici (ESD) e agli Organismi sportivi che hanno sottoscritto contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori sportivi, vale a dire

  • atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo (art.25, comma.1, d. lgs 36/2021);
  • tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei Registro delle attività Sportive dilettantistiche dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (articolo 15, d. lgs 36/2021).

Ai rapporti di lavoro di carattere amministrativo-gestionale continuano invece ad applicarsi le modalità ordinarie previste per l’assolvimento degli ordinari adempimenti sia fiscali che previdenziali, nonché di comunicazione UNILAV.

NOTA BENE: Per effetto delle disposizioni del correttivo bis, rientrano tra i soggetti obbligati anche la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.

Comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego

L’ente sportivo dilettantistico deve comunicare, per via telematica, l’inizio, la cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo al Centro per l’Impiego, ossia al Ministero del Lavoro (D.I. del 30-10-2007). Come? Compilando e inviando l’“Unilav” o “Comunicazione obbligatoria Unificato Lav”.

Tale adempimento per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, dal 1° luglio 2023, può, a scelta, essere assolto anche all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il Centro per l’Impiego rende disponibili le comunicazioni pervenute a tutte le amministrazioni coinvolte, in particolare all’INPS e all’INAIL.

Adempimenti INPS e INAIL

Tralasciando gli specifici obblighi previdenziali (art. 35, d. lgs. 36/2021), la guida del Dipartimento dello Sport, sezione Sport e Salute, si sofferma sugli adempimenti INAIL.

 

ATTENZIONE: Il decreto correttivo-bis (decreto legislativo del 19 agosto 2023, n.120), in vigore dal 5 settembre 2023, prevede che ai collaboratori sportivi si applichi esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dai suoi provvedimenti attuativi. Si riportano di seguito le prime istruzioni fornite dal Dipartimento dello Sport con riferimento agli obblighi decorrenti dal 1° luglio 2023, vale a dire dalla data di operatività della riforma del lavoro sportivo, in attesa di nuovi aggiornamenti ufficiali.

 

Il Dipartimento dello Sport chiarisce che la denuncia di iscrizione e la denuncia di variazione per assicurare all’Inail i collaboratori coordinati e continuativi sportivi non possono essere effettuate tramite il Registro.

Leggi anche ASD e SSD, come gestire le nuove collaborazioni sportive

Denuncia di iscrizione

Il legale rappresentante dell’ente sportivo dilettantistico (ESD) deve presentare la denuncia di iscrizione dell’ESD non titolare di codice ditta e di posizioni assicurative attive all’INAIL sul sito istituzionale dell’Istituto assicuratore, registrandosi e autenticandosi con SPID, CIE o CNS.

NOTA BENE: Il legale rappresentante può anche delegare un dipendente con il ruolo di Delegato ai servizi e Amministratore delle utenze digitali, oltre che un professionista abilitato a svolgere gli adempimenti nei confronti dell’Inail ai sensi della legge n. 12 del 1979.

Nella denuncia di iscrizione va indicata precisamente l’attività esercitata e specificatamente svolta dai collaboratori coordinati e continuativi sportivi da assicurare all’Inail in relazione alla loro mansione/qualifica nonché i compensi che presumono di corrispondere agli stessi (nell’anno in corso e nell’anno successivo) e va specificato che si tratta di rapporti sportivi di collaborazione coordinata e continuativa.

L’INAIL determina e richiede il premio assicurativo anticipato dovuto per l’anno in cui si presenta la denuncia di iscrizione con il certificato di assicurazione. Nello stesso certificato viene indicato il numero di codice ditta abbinato al codice fiscale dell’EDS e il numero della posizione assicurativa territoriale (PAT) istituita per ogni sede dei lavori.

NOTA BENE: Il numero di PAT è emesso in base alla sede legale dell’EDS, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria congruente con l’attività svolta dall’EDS e dai lavoratori da assicurare, descritta nella denuncia di iscrizione.

Denuncia di variazione

La guida del Dipartimento dello Sport  fa presente che sono tenuti a presentare la denuncia di variazione gli EDS già titolari di posizioni assicurative attive e che devono assicurare altri lavoratori dal 1° luglio 2023 in altre sedi di lavoro o in una sede di lavoro già identificata da PAT nella quale tuttavia non è presente il nuovo rischio da assicurare.

La denuncia di variazione va presentata con l’apposito servizio online disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.

Nella denuncia gli EDS devono indicare i compensi che presumono di corrispondere nel corso dell’anno e nell’anno successivo e, precisamente, l’attività esercitata e quella svolta specificatamente dai collaboratori coordinati e continuativi sportivi da assicurare all’INAIL in relazione alla loro mansione/qualifica. Va inoltre specificato che si tratta di rapporti sportivi di collaborazione coordinata e continuativa.

Il premio anticipato per l’anno in corso è determinato e richiesto con il certificato di variazione.

I premi assicurativi dovuti per l’anno in corso devono essere versati con l’autoliquidazione 2023/2024 dagli EDS già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive INAIL (per ogni sede dei lavori) nelle quali sia già presente il riferimento tariffario da applicare ai collaboratori sportivi coordinati e continuativi.

Nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, alla pertinente voce di tariffa, dovranno essere indicati le retribuzioni dei lavoratori subordinati e i compensi corrisposti nel 2023 ai collaboratori sportivi coordinati e continuativi per i quali a seguito della riforma del lavoro sportivo opera la copertura assicurativa Inail.

Libro Unico del Lavoro (LUL)

L'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto, alternativamente alle modalità tradizionali a cura del datore di lavoro o degli intermediari delegati, con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal decreto, in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Se il compenso annuale non supera l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Come detto in precedenza, le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga possono essere trasmesse al Ministero del Lavoro anche tramite l’accesso alla piattaforma informatica che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Rappresentante Legale dell’ESD, è tenuto, ad accreditarsi alla piattaforma del Registro.

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