Lavoro in somministrazione e in edilizia, cosa cambia col Sostegni ter

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Lavoro in somministrazione e in edilizia, cosa cambia col Sostegni ter

Sostegni-ter: opo l’approvazione del Senato ieri con 191 voti favorevoli e 33 contrari, il Senato ha detto sì alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge; il testo - che passa ora alla Camera - dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 28 marzo

Ulteriori emendamenti approvati stanno componendo la legge di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. Tra questi, la proroga dei termini per la somministrazione di lavoro e la durata delle missioni a tempo determinato.

Somministrazione di lavoro

Viene prorogato dall'attuale 30 settembre 2022 (limite temporale apposto dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) al 31 dicembre 2022, secondo la novella proposta in sede di conversione del decreto Sostegni-ter, il limite temporale di applicazione alla norma contenuta nell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che regola la somministrazione di lavoro e la durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

In particolare, la disposizione, ora prorogata al 31 dicembre 2022 , prevede che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini, in capo all'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Accesso al lavoro per le persone con disturbi specifici di apprendimento

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto Sostegni-ter prevede inoltre che alle persone con disturbi specifici di apprendimento debbano essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

Nel settore privato l'inserimento lavorativo delle persone con DSA va garantito, a partire dalle attività di selezione, senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità con modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze e la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

Le imprese devono prevedere che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime.

Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile

A seguito della trasposizione delle norme del decreto-legge n. 13/2022, nel disegno di legge di conversione in legge del decreto Sostegni-ter vengono riproposte le disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 4 del decreto stesso.

L’articolo 28-quater, approvato in sede referente, introduce infatti, con riferimento ai lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, il principio secondo cui alcuni benefici ( tra cui anche il superbonus del 110% e la detrazione fiscale per gli interventi intesi al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) sono riconosciuti esclusivamente se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le norme in esame riguardano i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro e che rientrino nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Inabilità ormeggiatori e barcaioli

L’articolo 23-bis, inserito in sede referente, dispone che gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli artt. 208 e 216 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (di cui al DPR 328/1952) siano dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell’INPS, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità (art. 2, della legge 222/1984).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministro della salute sono definite le modalità di attuazione della disposizione e i requisiti sanitari per l’accertamento della inabilità sanitaria.

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