Lavoro domestico, avvisi di accertamento per i datori “silenti” e contestazione del provvedimento

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Lavoro domestico, avvisi di accertamento per i datori “silenti” e contestazione del provvedimento

Con messaggio n. 4739 del 27 novembre 2017, l’INPS ha reso noto di aver inviato, nel mese di novembre 2017, gli avvisi di accertamento ai datori di lavoro domestico definiti "silenti", ovvero a quei datori di lavoro domestico per i quali risultava un rapporto di lavoro che presentava una scopertura contributiva di almeno un trimestre dal 4° trimestre 2012 (scadenza 10 gennaio 2013) al 4° trimestre 2013.

Le inadempienze hanno ricompreso trimestri scoperti fino al 1° trimestre 2017.

L’istituto, ad ogni modo, ha invitato le proprie sedi ad effettuare le verifiche del caso prima di confermare il credito delle inadempienze emerse:

  • sistemando i bollettini anomali e/o "fuori lista";
  • verificando se esistono domande di sospensione contributiva per i trimestri compresi nella regolarizzazione. In tal caso, i trimestri non sono dovuti e saranno eliminati dalla regolarizzazione;
  • verificando la presenza di un’istanza di regolarizzazione relativamente allo stesso periodo dell’avviso di accertamento non ancora inserita in procedura;
  • verificando la presenza in procedura di una regolarizzazione per lo stesso rapporto di lavoro con periodi in tutto od in parte sovrapposti a quella come "silente". In tal caso, sarà cancellata l’inadempienza come "silente" quando i periodi sono tutti sovrapposti oppure saranno eliminati i periodi sovrapposti, lasciando solo quelli dovuti e non presenti in altre regolarizzazioni;
  • ricercando nell’applicazione "Incasso Contributi DE.U." un eventuale F24 pagato dallo stesso datore di lavoro per un’inadempienza Lavoratori Domestici non contabilizzata, riferita allo stesso rapporto di lavoro e agli stessi trimestri oggetto dell’avviso di accertamento predisposto per la spedizione.

Ricorda l’INPS che per gli avvisi di accertamento relativi a rapporti di lavoro iscritti a seguito di domande di emersione, i datori di lavoro erano esentati dal pagamento delle sanzioni soltanto fino alla stipula del contratto di soggiorno, per cui i trimestri risultati ad oggi scoperti da contribuzione sono assoggettati secondo quanto disposto dall’art. 116, commi 8 e ss., della Legge n. 388/2000.

In merito è da tener presente che lo stesso Istituto, con comunicato stampa del 28 novembre 2017, ha evidenziato che i datori di lavoro che ritengono non dovuti i contributi indicati nell’avviso di accertamento per mancato pagamento, possono effettuare ogni contestazione telefonicamente, tramite Contact center dell’INPS, oppure utilizzando il servizio “lavoratori domestici” sul sito internet.

Per la contestazione, il datore di lavoro può utilizzare il modulo prestampato di autocertificazione allegato al provvedimento, che guida il contribuente nell’indicazione di tutti gli elementi utili.

Il modulo consente di autocertificare la pregressa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro così come l’avvenuto pagamento dei bollettini.

Se il datore di lavoro ha già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, può inviare copia della ricevuta di comunicazione, oltre che tramite i canali suddetti, anche via fax al numero verde gratuito 800803164.

In tal caso, sarà annullato l’avviso inviato per i periodi per i quali i contributi non siano dovuti e non sarà dovuta alcuna sanzione amministrativa da parte del datore di lavoro.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 29 novembre 2017 – Lavoro domestico. Deleghe su base territoriale - Schiavone

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