Metalmeccanica industria. Rinnovo Ccnl

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Con ipotesi di accordo 22 novembre 2025 Federmeccanica, Assistal e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil hanno rinnovato il Ccnl per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti. L'accordo ha validità dal 22 novembre 2025 al 30 giugno 2028. Vai al testo dell'accordo. Vai al testo dell'accordo.

Trattamento economico

Minimi contrattuali
Previsti incrementi retributivi da giugno 2026, giugno 2027 e giugno 2028, consultabili nella "Banca dati".

Welfare
Dal 2026, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 250,00, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Per il solo anno 2026 l'importo annuale sarà messo a disposizione entro il mese di febbraio.

Quota contribuzione una tantum
In occasione del rinnovo del Ccnl, Fim, Fiom e Uilm chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di € 30,00 per gli anni 2026, 2027 e 2028, da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno di ciascuno dei predetti anni.

Mansioni

I lavoratori acquisiscono il diritto al passaggio al livello superiore se disimpegnano le mansioni superiori per il seguente periodo:

  • 60 giorni continuativi ovvero 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni;
  • 4 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni, per l’acquisizione dei livelli Bl, B2, B3 e Al.

Orario di lavoro

Orario plurisettimanale
L’orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo di 96 ore annue, da realizzarsi per l’intera forza, reparti o gruppi di lavoratori, con un massimo di orario settimanale di 48 ore.

Nel caso in cui nel corso dell’anno vengano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di straordinario in regime di “quote esenti”, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere:

  • 128 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti;
  • 136 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.

In relazione alle maggiorazioni previste per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale (15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e 25% per le ore prestate al sabato) e nel caso di orario plurisettimanale per necessità improvvise (maggiorazioni elevate rispettivamente al 20% e 30%), nel rinnovo si specifica che le stesse, a partire dalla 81a ora, saranno elevate nella misura onnicomprensiva dell’8%.

Permessi annui retribuiti (Par)

Dal 1° gennaio 2027 per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 18 o più turni settimanali, comprendendo il turno notturno, è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbito fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite in sede aziendale.

Dal 1° gennaio 2028 per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali, comprendendo il turno notturno, è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbito fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite in sede aziendale.

Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rsu, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 7 può essere utilizzata per la fruizione collettiva anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori.

I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 7 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 6% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 7 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza a tale titolo superiore all'11%, comprensivo del predetto 6%, dei lavoratori normalmente addetti al turno.

Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo grado ovvero per un massimo di 3 volte all’anno nel caso di rilevanti eventi imprevisti i lavoratori, fermo restando quanto previsto dall’art. 10, Sez. Quarta - Titolo VI del Ccnl, potranno assentarsi dal lavoro utilizzando i permessi a fruizione individuale.

La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive, anche per gruppi di 2 ore salvo quanto previsto in sede aziendale.

Lavoro straordinario

Nelle aziende che adottano l’orario plurisettimanale, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore è fissato in:

  • 128 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti;
  • 136 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.

Aspettative/Permessi

Aspettativa

Nelle aziende con più di 150 dipendenti, viene prevista la possibilità, per i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità di servizio, di richiedere per iscritto, per una volta ogni triennio, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 2 non frazionabili per il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine. La Direzione, tenendo conto delle necessità tecnicoorganizzative dell’azienda, potrà concedere il beneficio per un numero di dipendenti contemporaneamente non eccedente l’1% del totale della forza dell’unità produttiva di cui il richiedente fa parte (con arrotondamento all’unità superiore).

Permessi per malattie figlio

Dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età per i quali verrà riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Malattia

Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità certificata pari o superiore al 74%, hanno diritto:

  • a 10 ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate;
  • ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio. 

Dal 1° gennaio 2026, per lavoratori con disabilità certificata (ai sensi del D.lgs. 62/2024, L. 104/1992 e L. 68/1999) al superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:

  • ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
  • ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
  • ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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