Lavori usuranti, più tempo per le comunicazioni ministeriali
Pubblicato il 06 aprile 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Differito, solo per quest’anno, al 17 aprile 2023 il termine per le comunicazioni ministeriali inerenti alle attività di lavoro notturno e/o usurante svolte dai lavoratori dipendenti. La proroga è stata annunciata mediante comunicazione ufficiale sul sito del Ministero del Lavoro lo scorso 29 marzo 2023. Come noto l’adempimento è previsto dall’art. 5, decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e prevede che il datore di lavoro comunichi, con cadenza annuale, mediante il modello denominato LAV_US le predette tipologie di lavoro facendo uso degli appositi moduli presenti sul sito servizi.lavoro.gov.it.
La comunicazione può essere effettuata dal datore di lavoro anche per il tramite dell’associazione a cui aderisce o conferisce mandato ovvero dai professionisti di cui all’art. 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12. L’omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
Con il medesimo comunicato, il Ministero del Lavoro ha, altresì, specificato che nessuna proroga interviene per le comunicazioni relative all’attività di lavoro c.d. a catena ex art. 1, comma 1, lett. c), per le quali la notifica andrà effettuata entro il termine di 30 giorni dall’inizio della lavorazione stessa.
Categorie di lavoratori
L’obbligo di comunicazione in trattazione consente ai lavoratori addetti a mansioni c.d. usuranti di beneficiare di una riduzione dell’età pensionabile.
ATTENZIONE: L’obbligo di comunicazione relativo ai lavori usuranti va adempiuto dal datore di lavoro, generalmente, entro il 31 marzo. Per l’anno 2023, la scadenza è stata prorogata con comunicato del Ministero del Lavoro al 17 aprile 2023.
L’art. 1, decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, consente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente pesanti e faticose di esercitare il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.
Tali lavoratori sono specificatamente individuati secondo diverse categorie:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, ovvero,
- lavori in galleria, cava o miniera - mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave - mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie - mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature - mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione;
- lavorazione del vetro cavo - mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto - mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
- lavoratori notturni,
- lavoratori a turni ex art. 1, comma 2, lett. g), decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno
- non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);
- non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato post 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro almeno pari all’intero anno lavorativo;
- lavoratori addetti alle linee di catena ovverosia impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempo di produzione, con mansioni organizzate in sequenza di postazioni, che svolgono attività caratterizzate da ripetizione costante dello stesso ciclo di lavoro e per le quali operino le seguenti voci di tariffa INAIL:
V.T. |
Descrizione |
1462 |
Prodotti dolciari; additivi per bevande ed altri alimenti |
2197 |
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc. |
6322 |
Macchine per cucire e macchine ricamatrici per uso industriale o domestico |
6411 |
Costruzione di autoveicoli e rimorchi |
Ex 6581 |
Apparecchi termici di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento (voce sostituita dal 1° gennaio 2019 nella V.T. 6580) |
Ex 6582 |
Elettrodomestici (voce sostituita dal 1° gennaio 2019 nella V.T. 6580) |
6590 |
Altri strumenti ed apparecchi |
8210 |
Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, ecc. |
8230 |
Confezione di calzature di qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo |
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Obbligo di comunicazione
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo in commento, i datori di lavoro devono dare comunicazione delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti attraverso l’invio telematico del modello LAV_US. Rammentiamo che, la scadenza ordinaria del 31 marzo, è posticipata, per il solo anno 2023, al 17 aprile.
ATTENZIONE: Per quanto concerne le lavorazioni a catena l’obbligo di comunicazione deve essere adempiuto entro 30 giorni dall’inizio della lavorazione
La comunicazione deve essere compilata e trasmessa mediante l’applicativo presente sul portale servizi.lavoro.gov.it denominato Lavori Usuranti, selezionando uno dei cinque moduli disponibili:
- Inizio lavoro a catena;
- Monitoraggio lavoro usurante D.M. 1999;
- Monitoraggio lavoro notturno;
- Monitoraggio lavoro a catena;
- Monitoraggio autisti.
Il modello LAV_US si compone delle seguenti sezioni:
- datore di lavoro, nella quale dovranno essere indicati i riferimenti dell’azienda che effettua le attività;
- sezione INPS, nella quale il datore di lavoro dovrà specificare la matricola INPS e i relativi codici di iscrizioni assegnati dall’Istituto;
- sezione INAIL, nella quale il datore di lavoro dovrà inserire il Codice Cliente attribuito dall’INAIL al momento dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- sezione Altri Enti, nella quale dovranno essere indicati l’ente previdenziale in cui è iscritta l’azienda ed il rispettivo codice, nonché il numero di iscrizione presso la CCIAA ed il codice di classificazione ATECO 2007;
- sezione Elenco delle unità produttive, nella quale dovranno essere indicate tutte le sedi territoriali ove vengono svolte attività usuranti. Per ciascuna unità indicata dovranno essere indicati i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti.
L’ultima sezione “Dati di invio” verrà compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di accreditamento e dalla quale risulterà il soggetto incaricato alla trasmissione, se diverso dal datore di lavoro.
Il modello così trasmesso sarà disponibile alle Direzioni Territoriali competenti.
Profili sanzionatori
L’omissione di ognuna delle comunicazioni, sia essa relativa al lavoro usurante che all’inizio delle lavorazioni a catena, è punita, ai sensi del terzo comma dell’art. 5, decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. L’inadempienza è soggetta a diffida ad adempiere ex art. 13, comma 2, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
NOTA BENE: dall’adozione della diffida, in caso di regolarizzazione, il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari ad euro 500.
Si rammenta che, come precisato dal Ministero del Lavoro, nella circolare 20 giugno 2011, n. 15, la sanzione non trova come moltiplicatore il numero di lavoratori interessati alla comunicazione omessa, ma si baserà esclusivamente sul numero delle comunicazioni omesse.
ATTENZIONE: non è ritenuto sanzionabile l’eventuale errore materiale e gli errori riferiti a dati già in possesso delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie dell’adempimento, sempreché sia identificabile il datore di lavoro al quale si riferisce la comunicazione e siano state correttamente identificate le unità produttive interessate alla lavorazione. |
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: