Lavoratori turismo, trattamento integrativo. Codice tributo per sostituti

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Lavoratori turismo, trattamento integrativo. Codice tributo per sostituti

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il codice tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta per il credito maturato a seguito dell’erogazione del trattamento integrativo speciale a favore dei lavoratori del turismo, per il lavoro notturno e straordinario.

Decreto Lavoro: trattamento integrativo per lavoro notturno

Infatti, l’articolo 39-bis, comma 1, Dl 48/2023, convertito (Decreto Lavoro), dispone che, per il periodo compreso tra 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023, i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, possano beneficiare di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale - che non concorre alla formazione del reddito - pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.

La norma stabilisce che ne possono fruire i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

La somma viene erogata dal sostituto d’imposta dietro richiesta del lavoratore che deve attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

A sua volta il sostituto compensa il credito maturato a seguito della somma corrisposta a titolo di trattamento integrativo speciale.

Codice tributo per compensazione del sostituto

Con risoluzione n. 51 del 9 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo da indicare nel modello F24 (da presentarsi solamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia) per permettere la compensazione suddetta:

  •  “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

Lo stesso va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è astato verso il contributo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

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