Lavoratori addetti al terminal di approdo, indennità una tantum

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Lavoratori addetti al terminal di approdo, indennità una tantum

Con il D.I. n. 178 del 16 novembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconosce ai lavoratori impiegati dai soggetti presso i gestori terminal di approdo, di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. n. 103/2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua, una indennità onnicomprensiva pari a 2.000 euro per il 2021.

Lavoratori addetti terminal di approdo, soggetti destinatari

L’indennità è riconosciuta, come detto, alle seguenti categorie di lavoratori impiegati dai soggetti addetti ai terminal di approdo:

  • lavoratori dipendenti stagionali;
  • lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
  • lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.

Lavoratori addetti terminal di approdo, soggetti esclusi dal beneficio

L’indennità non spetta a coloro che alla data del 21 luglio 2021, risultino titolari:

  • di altra misura di sostegno al reddito;
  • di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

Lavoratori addetti terminal di approdo, modalità di presentazione delle domande

La domanda per la concessione dell’indennità è presentata all'INPS tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e secondo le modalità e i termini definite dall’Istituto stesso.

Le indennità sono erogate direttamente dall’INPS nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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