L’agevolazione per l’acquisto di nuovi macchinari necessita di ulteriori precisazioni
Pubblicato il 01 ottobre 2009
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I nodi da sciogliere sulla cosiddetta Tremonti–ter sono ancora molti, di conseguenza l’agenzia delle Entrate sta elaborando una nuova circolare in cui dovranno essere affrontati ulteriori aspetti applicativi dell’agevolazione sugli investimenti. L’articolo 5 del decreto anticrisi n. 78/2009 (“detassazione degli investimenti in macchinari”), convertito nella legge n. 102/09, nulla specifica in merito alla cumulabilità della suddetta agevolazione rispetto agli altri incentivi che abbiano come oggetto gli stessi investimenti, sia sotto il profilo oggettivo che temporale. Nel testo normativo si legge solamente che l’agevolazione Tremonti-ter premia gli investimenti operati dalle imprese in macchinari e attrezzature comprese nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007.
All’interno della definizione di investimento ricadono, però, diverse modalità di realizzazione. Oltre all’acquisto, alla locazione finanziaria e all’acquisizione mediante appalto, è prevista anche la capitalizzazione di beni realizzati internamente (costruzioni in economia). Riguardo a questi ultimi, si dovrebbe specificare - come in passato - se rientrano nel bonus anche interventi di revisione radicale di beni già posseduto, che siano in grado di far considerare il cespite come sostanzialmente nuovo. Analogamente, nulla viene detto a proposito – per esempio – delle acquisizioni in leasing da sempre equiparate agli acquisti diretti, ma non espressamente indicate nell’attuale norma. L’agenzia delle Entrate dovrebbe proprio far chiarezza sui macchinari e sulle attrezzature che possono usufruire del bonus, al fine di consentire a tutti i contribuenti di pianificare i loro acquisti prima della fine dell’esercizio. Infatti, le imprese che intendono usufruire della Tremonti-ter alla prima scadenza utile, fissata per il 16 giugno 2010, devono concludere le acquisizioni dei beni agevolabili entro il 31 dicembre 2009 e, quindi, hanno solo tre mesi di tempo per farsi consegnare i macchinari dai fornitori. Gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011). Per quanto riguarda l’acquisto del macchinario rileva il momento di consegna oppure di spedizione, e se successiva, la data in cui avviene l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà mentre, per le prestazioni di servizi connesse agli investimenti agevolabili, assume importanza la data di ultimazione delle stesse. La data di entrata in funzione del bene è rilevante per la deduzione degli ammortamenti, ma non per usufruire del bonus sugli investimenti.
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