La Tia come la Tarsu ha natura di entrata tributaria

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La Corte Costituzionale – sentenza 238 depositata in data 24 luglio 2009 – risolve il dubbio circa la natura della Tariffa d’igiene ambientale (Tia), per molto tempo oggetto di contrasto sia tra i giudici di merito che di legittimità. Con il recente intervento, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del Dlgs n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) come modificato dall'art. 3-bis, della legge 248/2005, che demanda alle Commissioni tributarie il potere di decidere sulle relative controversie. I giudici costituzionali riconoscono al suddetto prelievo natura tributaria e non privatistica, come era stato affermato dalla Commissione provinciale di Prato e dal giudice di prato di Catania. Dunque, non è in contrasto con la costituzione la norma che attribuisce al giudice tributario il potere di decidere in caso di contestazione degli atti emanati dai comuni o dai soggetti affidatari.

Roberta Moscioni

Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 24 – Sulla tariffa rifiuti parola ai giudici fiscali – Trovato

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