La sentenza di primo grado, se riformata, non può più rivivere

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 23596 dell'11 novembre 2011, hanno accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale, in pendenza di un giudizio di rinvio, aveva fatto riferimento alla sentenza di primo grado per determinare il pagamento dovuto al fine di ottenere il condono per la definizione della lite.

Aderendo a quanto sostenuto dal Fisco, la Corte di legittimità ha rilevato come la sentenza di primo grado, una volta riformata in appello non sia più suscettibile di reviviscenza cosicché, una volta cassata la sentenza di appello ed instaurato il giudizio di rinvio gli unici esiti possibili sono “o una nuova sentenza di appello ovvero l'estinzione dell'intero giudizio”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - «Prevale» la sentenza d'appello

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