La plusvalenza da lease-back tassata secondo le regole del Codice civile
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 29 marzo 2011
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La questione della corretta imputazione in bilancio delle plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria (lease-back) è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, ferme restando le indicazioni contenute nel codice civile (articolo 2425-bis) e quelle offerte dai principi Ias per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali.
In passato l’Agenzia si è pronunciata in senso favorevole al Tuir (risoluzione n. 237/E/2009), sostenendo che la plusvalenza rileva ai fini dell’Ires in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 quote costanti se il bene è posseduto da almeno 3 anni (articolo 86 Tuir). Per i beni detenuti in locazione finanziaria il triennio decorre dalla data del riscatto e, ai fini della verifica del possesso triennale, rileva anche il periodo in cui il bene è detenuto in locazione finanziaria.
Con l’entrata in vigore, a partire dal 2008, della disciplina Irap, che prevede l’applicazione del principio di derivazione della determinazione del valore della produzione da alcune voci di conto economico, è sorto il dubbio se di fronte alle citate plusvalenze derivanti da operazioni di lease-back fosse più giusto applicare i criteri contabili, generalmente più favorevoli, oppure quelli più restrittivi derivanti dal Tuir.
L’agenzia delle Entrate, avallando la proposta del contribuente, ritiene plausibile che le plusvalenze da lease-back concorrano alla formazione della base imponibile Irap secondo i criteri civilistici e non secondo le regole del Tuir.
Dal punto di vista civilistico, l’art. 2425-bis, prevede che “le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”. In forza di tale disposizione, si producono i seguenti effetti:
- la plusvalenza derivante dalle vendita del bene alla società di leasing va contabilizzata nel conto economico dell’impresa cedente;
- la plusvalenza deve essere “spalmata” lungo la durata del contratto di locazione finanziaria, iscrivendo un risconto passivo per imputare a ciascun esercizio la quota parte di plusvalenza di competenza dello stesso.
Fiscalmente, la tassazione della plusvalenza avviene in base alla durata del successivo contratto di leasing.
In conclusione, dunque, l'operazione di lease-back rappresenta un negozio diverso, e più complesso, rispetto ad una semplice cessione a titolo oneroso. Di conseguenza, la relativa plusvalenza deve essere tassata in modo graduale, ossia in funzione della durata del contratto di locazione.
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