La notifica presso l’ufficio periferico del Comune è nulla se manca la delibera di decentramento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 ottobre 2012
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Con la sentenza n. 16817 del 3 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato tre cartelle di pagamento relative ad altrettanti fermi amministrativi indirizzati ad una donna palermitana che era risultata irreperibile presso i luoghi di residenza, dimora e domicilio e nei cui confronti, quindi, era stata attivata la procedura di notifica dei fermi ai sensi dell’articolo 140 Codice di procedura civile e, quindi, presso l’Ufficio comunale.
Nella specie, tuttavia, la notifica era stata effettuata presso un ufficio periferico del Comune quando non era ancora intervenuta la delibera amministrativa che dichiarasse ufficialmente il decentramento dell'ente locale per la ricezione atti.
E tale circostanza è stata ritenuta determinante dai giudici di legittimità per deputare nulle le notifiche effettuate dall’amministrazione finanziaria. Per la Suprema corte, infatti, le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente al notificando vanno rigorosamente rispettate.
- ItaliaOggi, p. 26 – L’irreperibilità mette ko la cartella di Equitalia - Alberici
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