La Iuc (imposta unica comunale) esaminata dall'Irdcec
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 15 luglio 2014
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L'Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili ha promulgato, nel mese di giugno 2014, il documento n. 30 dedicato all'introduzione, da parte della legge di Stabilità 2014, dell'Imposta comunicale unica (Iuc), che raggruppa l'Imu, la Tasi e la Tari.
Imu
In materia di Imu, ci si sofferma sul fatto del suo effetto sostitutivo di Irpef ed addizionali dovute su redditi fondiari relativi a beni non locati nonché dell'Ici.In particolare, per i terreni agricoli, l'effetto sostitutivo opera solo per la componente dominicale: rimane ferma la tassazione riguardante il reddito agrario.
Altra novità, con effetto dal 2014, riguarda gli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso comune in cui sorge l'abitazione principale: su tali immobili l'effetto sostitutivo opera solo a metà essendo previsto che il loro reddito concorra alla formazione della base imponibile Irpef, ed addizionali, nella misura del 50%.
Una particolarità dell'Imu riguarda le abitazioni assegnate in sede di separazione legale: a seguito di tale evento, l'assegnazione della casa coniugale comporta l'attribuzione del diritto di abitazione e quindi determina il sorgere della soggettività passiva. Questo, però, solo se l'ex coniuge risulti assegnatario di un immobile di proprietà di uno o entrambi gli ex coniugi.
Tasi
Con riferimento alla Tasi, viene ricordato che presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili.Quando l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'imposta è dovuta da entrambi.
L'aliquota di base è pari all'1 per mille: ricade però sul comune la facoltà di variarla attenendosi al dettato normativo per cui la somma delle aliquote dovute per Imu e Tasi non può essere superiore all'aliquota massima Imu fissata al 31 dicembre 2013.
Di norma la Tasi va versata in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno, con la previsione di poter effettuare un unico versamento totale il 16 giugno.
Per il 2014, i comuni che non hanno deliberato le misure delle aliquote entro il 31 maggio, sono chiamati a farlo entro il 10 settembre, in questo caso il versamento andrà eseguito il 16 ottobre.
Tari
In materia di tassa sui rifiuti, è stata introdotta la Tari che sostituisce tutte le precedenti imposte.Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione di locali od aree scoperte usati per qualsiasi scopo e che producono rifiuti urbani. E' il comune che deve determinare le tariffe della Tari per ogni categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività.
Per quanto riguarda esenzioni ed agevolazioni, occorre rifarsi ai regolamenti comunali emanati in materia.
Però le norme statali prevedono che se il servizio di gestione dei rifiuti viene a mancare oppure sussiste l'interruzione del servizio, la Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa; invece, nei luoghi dove la raccolta dei rifiuti non avviene, la misura massima della tassa è pari al 40% della tariffa , dovendo considerare la distanza dal punto più vicino di raccolta.
Per il pagamento, spetta al comune determinate il numero delle rate – minimo due annuali - ed i termini.
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