La garanzia copre anche l'ipotesi di inedificabilità

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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 22343 del 22 ottobre 2014 - la garanzia di cui all'articolo 1489 del Codice civile nel caso in cui la cosa venduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto, è applicabile anche in ipotesi di vincoli urbanistici di inedificabilità imposti dall'autorità amministrativa.

In questi casi, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo mentre il venditore va considerato inadempiente qualora si dimostri che il contratto venne stipulato proprio perché l'acquirente potesse poi edificare sul fondo.

Dichiarazione di garanzia, rileva l'affidamento della controparte

La dichiarazione di garanzia ex articolo 1489 del Codice civile, infatti, non va intesa in senso strettamente formalistico ma considerata alla stregua dell'affidamento che essa ingenera nella controparte.

La medesima, qualora risulti suscettibile di avere più sensi, va intesa in termini conformi con lo scopo pratico che il contratto è funzionalmente volto a realizzare.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 43 - L'inedificabilità non va «taciuta» - A. Bu.

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