La Fondazione Studi analizza le novità dello Statuto del Contribuente

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La Fondazione Studi analizza le novità dello Statuto del Contribuente

Dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro arriva la circolare n. 2 del 12 febbraio 2024 riguardante le principali modifiche apportate allo Statuto dei diritti del Contribuente introdotte dal decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 219, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024.

Le modifiche hanno interessato numerose disposizioni dello Statuto del Contribuente ritenute, ormai, inadeguate a causa dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell’uomo e anche alcune interpretazioni, restrittive, adottate dalla giurisprudenza nazionale.

Quali sono le principali novità? Vediamo di seguito.

Principi generali

Il citato decreto legislativo modifica l’articolo 1 dello Statuto del Contribuente recante i principi generali, nello specifico ha previsto:

  • che le disposizioni dello Statuto del Contribuente hanno portata generale e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario e anche all’Amministrazione finanziaria;
  • l’introduzione di una norma di carattere generale volta a garantire che tali disposizioni si conformino a tutte le norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo;
  • che le disposizioni contenute nello Statuto possono svolgere una funzione orientativa per l’interpretazione di tutte le norme tributarie;
  • che si affida non solo alle Regioni a statuto ordinario ma anche agli enti locali (nell’ambito delle rispettive competenze) il compito di regolare le materie disciplinate dallo Statuto del Contribuente, in attuazione delle disposizioni in essa contenute;
  • l’introduzione del comma 3-bis, a mente del quale le amministrazioni statali e territoriali osservino le disposizioni dello Statuto del Contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e l’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l’autotutela;
  • l’introduzione del comma 3-ter in base al quale le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Il principio del contraddittorio

L’articolo 1, comma 1, lettera e) introduce il principio del diritto al contraddittorio ai sensi del nuovo articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente.

Statuto del Contribuente - nuovo articolo 6-bis

Comma 1

Comma 2

Comma 3

Comma 4

Tutti gli atti autonomamente impugnabili

dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria

siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo

Esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati,

sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle

dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché

per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione

Individua le modalità atte a garantire il contradditorio.

L’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema del provvedimento tributario atto a incidere sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica assegnando un termine

non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su

richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il provvedimento non è

adottato prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per

l’adozione del provvedimento conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato

per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di

centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo

alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio

L'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tenere conto delle

osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che

l'Amministrazione ritiene di non accogliere

Chiarezza e motivazione degli atti

L’articolo 1, comma 1, lettera f) ha modificato l’articolo 7 dello Statuto del Contribuente, avente ad oggetto chiarezza e motivazione degli atti.

Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria (ossia i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi), sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.

Laddove nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

Altresì, l’articolo 7 dello Statuto del Contribuente introduce i seguenti nuovi commi:

  • il comma 1-bis vieta ogni successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento, così come la loro integrazione o sostituzione, se non attraverso l’adozione di un ulteriore provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze;
  • il comma 1-ter prevede che gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l’imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione;
  • il comma 1-quater prevede che le disposizioni del comma 1-ter si applicano, altresì, agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

L’articolo 1, comma 1, lettera i) del citato decreto legislativo introduce il nuovo articolo 9-bis nello Statuto del Contribuente, in merito al divieto di bis in idem nel procedimento tributario.

Salvo che specifiche disposizioni dispongano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto che l’Amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

Divieto di divulgazione dei dati

Ai sensi del nuovo articolo 9-ter, comma 1 e 2, dello Statuto del Contribuente si prevede il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.

Autotutela obbligatoria

L’articolo 1, comma 1, lettera m) introduce il nuovo articolo 10-quater dello Statuto del Contribuente riguardante l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Amministrazione finanziaria procede all’annullamento o alla rinuncia ad atti di imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria.

L’obbligo di autotutela non sussiste nei seguenti casi:

  • sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria;
  • decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Autotutela facoltativa

Il nuovo articolo 10-quinquies prevede l’esercizio del potere di autotutela facoltativa da parte dell’Amministrazione finanziaria, indicando i casi in cui tale esercizio non è obbligatorio.

In particolare, oltre i casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Strumenti di supporto per i contribuenti

L’articolo 10-sexies indica gli strumenti documentali attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria supporta il contribuente nella conoscenza delle disposizioni tributarie:

  • circolari interpretative e applicative;
  • consulenza giuridica;
  • interpello;
  • consultazione semplificata.

Garante Nazionale del contribuente

L’articolo 1, comma 1, alla lettera p) sostituisce integralmente l’articolo 13 dello Statuto e istituisce la nuova figura del Garante Nazionale del contribuente.

Si tratta di organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia, scelto e nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze per la durata di quattro anni (rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività e attività svolta).

Il Garante Nazionale del contribuente dispone dei seguenti poteri:

  • può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
  • può accedere agli uffici finanziari per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
  • può richiamare gli uffici finanziari in materia di informazione del contribuente e in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta;
  • relaziona ogni sei mesi l’attività svolta al Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
  • fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con una relazione annuale.

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