La disciplina fiscale delle immobiliari di gestione dopo la circolare 37/E/2009

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La circolare 37/E/2009 definisce le società immobiliari di gestione. Le ricadute sulla disciplina fiscale riguardano la deducibilità degli interessi passivi e degli altri costi riferibili agli immobili.

Per la circolare le immobiliari di gestione sono imprese individuali o societarie la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd. “patrimonio” e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente. Se per gli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari si applica l’integrale deducibilità, sia relativamente agli immobili patrimonio sia relativamente a quelli strumentali, per gli immobili iscritti quali beni merce e locati sembra che non si possa applicare.

Tre sono le situazioni che si possono presentare.

Gli immobili locati sono strumentali per natura, per cui:

- la società non è commerciale ai fini Pex;

- le spese relative sono deducibili.

Gli immobili locati sono strumentali e abitativi, per cui:

- la società non è commerciale ai fini Pex;

- le spese relative agli immobili abitativi sono indeducibili;

- le spese relative agli immobili strumentali sono interamente deducibili.

Gli immobili locati sono abitativi, per cui:

- la società non è commerciale ai fini Pex;

- le spese relative agli immobili sono indeducibili.
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