La dichiarazione di incostituzionalità non incide sui termini della fase conclusa

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Le Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n. 44895 del 28 ottobre 2014, si sono pronunciate in materia di misure cautelari alla luce della pronuncia di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per le droghe pesanti, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32/2014.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la decisione della Consulta, che ha determinato la reviviscenza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal D.P.R. n. 309/1990, non comporta la rideterminazione retroattiva, “ora per allora” dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento che siano ormai esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa. E ciò, in considerazione dell'autonomia che caratterizza ciascuna fase.

Ed infatti – spiega la Corte - “la legittimità di un provvedimento nel momento della sua adozione e fino al momento della cessazione dei suoi effetti era ed è rimasta perfettamente tale”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Custodia cautelare senza sconti - Galimberti

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