Superbonus e crediti in attesa di accettazione: chiarimenti su fruizione e detrazione

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È stata pubblicata il 13 maggio 2025 la risposta n. 130 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime fiscale dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus, con particolare riferimento alla loro fruizione in caso di cessione ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario. Il documento affronta anche le condizioni e i limiti per l’eventuale recupero della detrazione e per l’esercizio dell’opzione di ripartizione decennale, delineando i confini operativi tra le scelte dichiarative e le rettifiche ammesse tramite dichiarazione integrativa.

Cessione del credito in attesa di accettazione: quesiti

Nel caso esaminato con la risposta n. 130/2025, l’Agenzia delle Entrate ha valutato l’istanza presentata da un contribuente che, nel corso del periodo d’imposta 2022, ha sostenuto spese per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà, rientranti nel perimetro applicativo del Superbonus previsto dagli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

In particolare, l’istante ha dichiarato di aver ceduto i crediti d’imposta maturati per tali spese a un istituto bancario, trasmettendo regolarmente all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito. Il credito relativo agli interventi effettuati nel primo semestre del 2022 è stato correttamente ceduto e accettato dalla banca, che ha provveduto a erogare l’importo concordato. Diversamente, per le spese sostenute nel secondo semestre del 2022, pur essendo stata inviata nei termini (il 28 marzo 2023) la relativa comunicazione di cessione, il credito risulta ancora in stato di “attesa di accettazione” sulla piattaforma dell’Agenzia, e pertanto non è nella disponibilità della contribuente.

A fronte di questa situazione di stallo, l’istante ha formulato tre quesiti principali all’Amministrazione finanziaria:

  1. se e come sia possibile utilizzare il credito che, a oggi, risulta ancora “in attesa di accettazione” da parte della banca cessionaria;
  2. quali siano le modalità di recupero della detrazione fiscale nel caso in cui la banca dovesse rifiutare il credito relativo alle spese del secondo semestre 2022;
  3. se, in caso di rifiuto, sia ammissibile optare per la ripartizione decennale della detrazione prevista dalla normativa vigente, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa per il 2023 oppure direttamente in sede di dichiarazione dei redditi per il 2024, dato che la prima rata della detrazione per le spese 2022 non è stata indicata nella dichiarazione presentata per il 202
NOTA BENE: A sostegno della propria interpretazione, l’istante ha richiamato la risposta n. 252/2024, con cui l’Agenzia aveva riconosciuto a un altro contribuente la possibilità di accedere alla ripartizione in dieci anni della detrazione per spese sostenute nel 2022, qualora non indicata nella relativa dichiarazione. In base a tale precedente, il contribuente auspica una soluzione analoga per la propria situazione.

Natura giuridica dei crediti “in attesa di accettazione” e onere di attivazione in capo al contribuente

Nel fornire risposta ai quesiti del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ripercorre il quadro normativo di riferimento, a partire dalle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha introdotto il Superbonus e ha disciplinato, agli articoli 119 e 121, la possibilità per i beneficiari di optare per l’utilizzo diretto della detrazione o per la sua cessione a terzi, come soggetti finanziari o istituti di credito.

Nell’affrontare il primo quesito, l’Agenzia concentra l’attenzione sullo stato dei “crediti in attesa di accettazione”, fornendo indicazioni di rilievo interpretativo che segnano, di fatto, un cambiamento di impostazione rispetto a precedenti letture più flessibili.

Secondo la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria:

  • Un credito in stato di “attesa di accettazione” è un credito formalmente trasmesso all’Agenzia delle Entrate ma non ancora perfezionato, poiché il cessionario (nel caso di specie, la banca) non ha ancora manifestato espressamente la volontà di accettarlo attraverso la piattaforma telematica dell’Agenzia (“Piattaforma cessione crediti”).
  • In tale situazione, il credito non può essere utilizzato da nessuno dei soggetti coinvolti: né dal cedente, che ha già rinunciato alla detrazione in dichiarazione, né dal cessionario, che non ha ancora accettato formalmente la cessione.
  • L’Agenzia precisa inoltre che non è previsto alcun intervento amministrativo per sbloccare la situazione: l’iniziativa è rimessa esclusivamente al contribuente, che deve attivarsi nei confronti della banca per ottenere una decisione definitiva (accettazione o rifiuto).
  • Fino a tale momento, il credito resta in una condizione di sospensione, priva di effetti operativi: non è compensabile, né cedibile ulteriormente, né utilizzabile come detrazione diretta.

Questa interpretazione rafforza la necessità di un monitoraggio attivo da parte dei contribuenti sullo stato delle operazioni di cessione e sulle eventuali inerzie dei soggetti terzi coinvolti. L’Agenzia, in tal senso, attribuisce al contribuente l’onere di gestire il completamento del processo, ponendo l’accento sul carattere privatistico del rapporto tra cedente e cessionario.

NOTA BENE: Di conseguenza, fino a quando i crediti permangono nello stato di “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, l’originario titolare del beneficio fiscale non può in alcun modo disporne o utilizzarli, né per la compensazione tramite modello F24, né come detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, né per una nuova cessione. Essi rimangono, pertanto, in una fase di sospensione priva di efficacia giuridica, in cui il credito esiste formalmente ma non produce effetti fiscali né per il cedente né per il cessionario.

Rifiuto del credito e recupero della detrazione nella dichiarazione dei redditi

In merito al secondo quesito posto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’ipotesi in cui la banca cessionaria rifiuti il credito fiscale precedentemente ceduto. In tale circostanza, chiarisce l’Amministrazione, il credito torna nella piena disponibilità del contribuente, che potrà quindi recuperare il beneficio fiscale nella propria dichiarazione dei redditi, secondo le regole ordinarie di fruizione diretta del Superbonus.

In particolare, la detrazione potrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, come previsto dalla normativa vigente per le spese sostenute nel 2022. Tuttavia, poiché alla data della presentazione dell’istanza erano già scaduti i termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2022 e 2023, l’istante sarà tenuto a ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa, al fine di inserire le prime due rate della detrazione:

  • la prima rata, relativa al periodo d’imposta 2022, dovrà essere inserita mediante dichiarazione integrativa del Modello Redditi o 730/2023;
  • la seconda rata, relativa al 2023, dovrà anch’essa essere recuperata tramite dichiarazione integrativa per lo stesso anno.

Solo in questo modo sarà possibile recuperare correttamente l’intera detrazione spettante, a partire dal momento in cui il credito viene formalmente “liberato” dal vincolo della cessione non perfezionata. L’Agenzia sottolinea quindi che la fruizione della detrazione è subordinata all’effettivo rifiuto del credito da parte della banca, evento che rappresenta il presupposto per il ritorno del credito nella disponibilità del cedente.

Negata opzione per la ripartizione decennale tramite dichiarazione integrativa

In risposta al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità per l’istante di fruire della ripartizione decennale della detrazione prevista dal comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione, tale opzione poteva essere validamente esercitata esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che la prima rata della detrazione riferita al 2022 non fosse stata indicata in quella stessa dichiarazione. L’omesso esercizio dell’opzione nei termini e nelle modalità previste non può essere successivamente sanato tramite dichiarazione integrativa, poiché non si tratta di correggere un errore o un’omissione rilevante ai fini impositivi, bensì di una scelta di natura volontaria e negoziale.

L’Agenzia ribadisce che l’istituto della dichiarazione integrativa, disciplinato dall’art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, serve a correggere errori materiali o omissioni legati alla determinazione del reddito, delle imposte o dei crediti e non può essere utilizzato per modificare una volontà già manifestata, salvo che vi sia un vizio della volontà (dolo, violenza o errore essenziale e determinante). Il ripensamento a posteriori rispetto a scelte dichiarative, come l’opzione per la “spalmatura” decennale, non rientra tra le ipotesi ammissibili.

L’Agenzia richiama anche la propria risposta n. 252/2024, più volte citata dall’istante, sottolineando che in quella sede fu ammessa l’opzione decennale solo perché esercitata correttamente nella dichiarazione 2023 e non mediante integrativa, confermando così la portata restrittiva della disciplina.

Infine, viene precisato che solo per le spese sostenute nel 2023 è stato introdotto un regime derogatorio tramite il comma 8-sexies dell’art. 119, che consente l’esercizio dell’opzione decennale anche mediante dichiarazione integrativa, purché presentata entro il termine della dichiarazione 2024. Tale eccezione, però, si applica esclusivamente ai costi sostenuti nel 2023, non è retroattiva e non può estendersi alle spese 2022.

NOTA BENE: Pertanto, l’Agenzia nega all’istante la possibilità di accedere alla ripartizione in dieci anni della detrazione per le spese 2022 tramite integrativa, in assenza di un vizio della volontà e fuori dai casi tassativamente previsti dalla normativa.

Conclusioni operative per il contribuente

In sintesi, le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 130/2025 tracciano un percorso operativo chiaro per i contribuenti che si trovino in situazioni analoghe. Ecco i punti chiave:

  • Crediti “in attesa di accettazione”: sono crediti bloccati. Non sono utilizzabili né dal cedente né dal cessionario fino all'accettazione formale da parte di quest’ultimo.
  • In caso di rifiuto del credito: il contribuente può recuperare la detrazione in quattro rate, integrando le dichiarazioni 2022 e 2023.
  • Ripartizione decennale: può essere esercitata solo nella dichiarazione 2023, non è ammessa tramite dichiarazione integrativa.
  • Indicazione finale: serve una gestione attenta e tempestiva dei crediti, nel rispetto rigoroso delle scadenze e modalità previste.
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