La Cassazione ammette il secondo avviso in presenza di nuovi elementi

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La Cassazione, con sentenza 6459 del 17 marzo 2010, nell’accogliere il ricorso del Fisco, chiarisce che è legittimo l’accertamento integrativo (ossia una seconda rettifica Iva) se vi sono nuovi elementi che non erano conosciuti dall’Ufficio al momento dell’emissione del primo avviso. Tuttavia, è necessario che il giudice di merito verifichi l’effettiva posteriorità dei “fatti che hanno permesso all’Amministrazione di acquisire i nuovi elementi idonei a giustificare la diversa pretesa” (Cassazione civile sentenza 16391/2002). I giudici, inoltre, affermano che “costituiscono dati sopravvenuti ... anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma ignoti a quello che emette l'avviso di accertamento”.
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